29 Maggio 2024
Ravvedimento speciale “retroattivo”, scadenza in vista per perfezionarlo
Ancora due giorni di tempo per beneficiare del ravvedimento speciale e sanare, con sanzioni ridotte, le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022. Stessa scadenza, cioè il prossimo 31 maggio, per usufruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti.
Introdotto e disciplinato dal Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022) e “interpretato” dall’articolo 21 del Dl n. 34/2023 (decreto “Bollette”) il ravvedimento speciale è stato esteso dal Dl Milleproroghe (decreto legge n. 215/2023) al 2022, qualora la dichiarazione per tale periodo d’imposta sia stata validamente presentata (articolo 3, comma 12-undecies). Il decreto legge n. 39/2024 (articolo 7, comma 7), invece, ha riaperto i termini per coloro che non hanno perfezionato, entro la data originaria del 30 settembre 2023, la procedura di regolarizzazione per l’anno d’imposta 2021 e precedenti.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l’adesione al ravvedimento speciale per il 2022 si perfeziona con il versamento entro il 31 maggio 2024 dell’intero importo dovuto o della prima rata (entro lo stesso termine sarà necessario, inoltre, rimuovere le irregolarità o sanare le omissioni che si intendono regolarizzare). Se si sceglie il pagamento rateale, le tre rate successive alla prima vanno versate, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Per queste ultime sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione per il 2021 e gli anni precedenti presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro lo stesso termine, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023. Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
Informazioni complete sulle specifiche modalità di calcolo degli importi dovuti, sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione, sono disponibili nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/2024 (vedi articolo “Ravvedimento speciale, le indicazioni dell’Agenzia”).

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