14 Maggio 2024
Mediazioni e patrocini a buon fine, i codici per i tax credit dedicati
Con le risoluzioni 23 e 24 del 14 maggio, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per fruire in compensazione, tramite F24, dei crediti d’imposta concessi, nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, quando le parti raggiungono l’accordo, e all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.
Per capire di cosa si tratta, è necessario fare una breve incursione nelle norme che li hanno previsti e regolati, vale a dire l’articolo 20 del Dlgs n. 28/2010, l’articolo 15-octies dello stesso decreto legislativo e l’articolo 11-octies del Dl n. 132/2014.
Il richiamato articolo 20, in sostanza, riconosce alle parti coinvolte in mediazioni civili o commerciali, che giungono a un accordo, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta, fino a un massimo di 600 euro. Quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è inoltre riconosciuto un tax credit sul compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di 600 euro. La stessa norma concede, poi, un ulteriore sconto fiscale, pari al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto dopo la conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a un massimo di 518 euro, e un altro ancora agli organismi di mediazione. In questo caso il credito corrisponde all’indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio gratuito, fino a un importo massimo annuale di 24mila euro.
Gli articoli 15-octies del Dlgs n. 28/2010 e 11-octies del Dl n. 132/2014, stabiliscono che con decreto del ministro della Giustizia, adottato di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.
Tanto premesso, con due distinti decreti a firma congiunta, entrambi del 1° agosto 2023, sono state definite le procedure attuative per fruire delle agevolazioni nella forma di crediti d’imposta nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (vedi “Mediazione e gratuito patrocinio, in GU i decreti sugli incentivi”).
Ebbene per consentire l’utilizzo in compensazione, da parte dei beneficiari, dei crediti di imposta introdotti dal richiamato articolo 20, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, la risoluzione n. 23/2024 ha istituito i codici tributo:
- 7067 – “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”
- 7068 – “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”
- 7069 – “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Per fruire, invece del credito d’imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita, parametrato a importi stabiliti con uno dei decreti del 1° agosto 2023, l’Agenzia, con la risoluzione n. 24/2024 ha istituito il codice tributo 7070 “Credito d’imposta – patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.
Al momento della compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
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