26 Aprile 2024
Fusioni nei soggetti Ias adopter, neutralità e retrodatazione
Nell’ultimo periodo stiamo assistendo a un graduale allineamento dei principi contabili nazionali a quelli internazionali. Tuttavia, tra i due assetti contabili permangono ancora importanti differenze. È il caso, ad esempio, della contabilizzazione delle operazioni straordinarie realizzate mediante fusioni, per le quali negli Ias/Ifrs vi è un approccio orientato a far emergere i valori effettivi della transazione, mentre negli Oic tale approccio risulta orientato alla continuità contabile.
Secondo i principi contabili nazionali (Oic4) le operazioni che riguardano i soggetti titolari dei compendi aziendali (come le fusioni) sono rilevate in continuità dei valori contabili. Diversamente la rappresentazione nel bilancio Ias/Ifrs prescinde dal contenuto giuridico delle operazioni di riorganizzazione ripartendo le stesse tra le aggregazioni finalizzate all’acquisizione del controllo di un’altra impresa, azienda o attività (cosiddette business combination, da rilevarsi al fair value) e le operazioni che coinvolgono aziende che si trovano già sotto il controllo dello stesso soggetto economico (operazioni under common control).
In particolare, per i soggetti Ias adopter è necessario distinguere tra:
- le operazioni che danno luogo all’acquisizione del controllo di una impresa, nel qual caso l’Ifrs 3 impone di evidenziare al fair value tutti i plusvalori dei beni acquisiti
- le operazioni under common control che hanno natura meramente riorganizzativa, ipotesi in cui la fusione si attua in continuità di valori contabili.
L’Ifrs 3 si applica quindi ad operazioni che, pur avendo una natura giuridica differente, realizzano nella sostanza, anche se in modi diversi, un’acquisizione di un’impresa o di un complesso aziendale con l’obiettivo di ottenere il controllo sulle attività nette acquisite.
In base all’Ifrs 3, costituiscono aggregazioni aziendali (business combination) le operazioni comunque denominate che determinino l’acquisizione di attività costituenti business (impresa) o di una partecipazione con trasferimento del controllo da una entità a un’altra.
La rappresentazione contabile avviene secondo l’acquisition method, che comporta:
- l’identificazione dell’acquirente
- la quantificazione del costo dell’acquisizione
- la sua allocazione tra le attività e le passività acquisite.
Una volta individuato l’acquirente, il costo dell’acquisizione è commisurato al fair value delle attività e delle passività assunte e degli strumenti rappresentativi del capitale emessi dall’acquirente.
Tuttavia, l’operazione, al pari delle fusioni Oic method, è fiscalmente neutrale. L’articolo 83 del Tuir prevede sì la rilevanza fiscale dei principi contabili internazionali per quanto attiene alla qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei componenti reddituali ampliandola “anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione” (Sezione I del Capo II del Titolo III del Tuir). Il principio della neutralità dell’operazione di fusione cristallizzato nell’articolo 172 del Tuir non è ricompreso nella Sezione I del Capo II del Titolo III del Tuir, bensì nel Capo III Titolo III del Tuir Sezione III.
Sintetizzando, anche se l’operazione di fusione è contabilizzata come avente natura realizzativa (Business Combinations ex Ifrs 3), i valori fiscali delle attività e delle passività del Business oggetto di acquisizione (incorporata) iscritte nel bilancio del soggetto acquirente (incorporante) restano immutati in virtù del principio di neutralità sancito dall’articolo 172 del Tuir. Sul punto, l’articolo 4, comma 2 del Dm n. 48/2009 (“Disposizioni di attuazione e coordinamento in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali”) prevede che:
“Per i soggetti che, per effetto degli IAS, applicano il metodo dell’acquisto, con riferimento a quanto previsto negli articoli 172 e 173 del testo unico:
a) in luogo del disavanzo da fusione o scissione, si ha riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell’entità acquisita;
b) le disposizioni di cui all’articolo 172, commi 5 e 6, del testo unico, si applicano con riferimento all’aumento di patrimonio netto della società acquirente”
Definiti gli aspetti contabili e compreso il diverso approccio dei principi contabili internazionali rispetto a quelli nazionali, in base a quanto previsto dall’acquisition method (Ifrs 3), un’aggregazione aziendale deve essere rilevata alla data di acquisizione e, dunque, non risulta accordata la possibilità di retrodatare gli effetti contabili dell’operazione. Diversamente, l’articolo 2504-bis del codice civile prevede che la decorrenza degli effetti contabili della fusione possa essere retrodatata. Per quanto attiene alla retrodatazione fiscale delle operazioni di fusione, l’articolo 172, comma 9 del Tuir acconsente a che l’atto di fusione possa stabilire che gli effetti fiscali della fusione decorrano da “una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante”. Si rende quindi, necessario coordinare quanto previsto dall’articolo 172 del Tuir, con le disposizioni del codice civile e con l’impostazione contabile prevista dall’Ifrs 3. Sul punto, si ritiene opportuno riportare n. 2 risposte dell’Agenzia delle entrate.
Nella risposta n. 405/2019 l’Agenzia delle entrate ricorda come la possibilità di retrodatare gli effetti fiscali della fusione risponda a incoercibili esigenze contabili e non possa, quindi, non riflettersi anche nella sfera tributaria, in un sistema di “derivazione” del reddito imponibile dalle risultanze delle scritture contabili. Pertanto, la retrodatazione contabile e quella fiscale rispondono a esigenze di semplificazione tra loro strettamente interconnesse, consistenti nella possibilità offerta alle società partecipanti a un’operazione di fusione di determinare in modo unitario il risultato civilistico e fiscale nel periodo compreso fra l’inizio dell’esercizio (e del periodo d’imposta) e la data di efficacia reale della fusione. Nel caso di specie, secondo l’Agenzia, non può operare la retrodatazione fiscale in quanto i principi adottati per la redazione del bilancio d’esercizio non consentono la retrodatazione contabile dell’operazione.
La più recente risposta n. 486/2023 riguarda una fusione transfrontaliera under common control di una società italiana controllata al 100% da una società francese – entrambe Ias adopter – con la conseguente “trasformazione” della società italiana in una stabile organizzazione della controllante francese.
In proposito, l’Agenzia delle entrate, pur non esprimendosi sulla correttezza dell’operato ai fini contabili dell’operazione, conferma, in continuità con la posizione espressa nella risposta n. 405/2019, che la retrodatazione degli effetti fiscali di un’operazione di fusione possa operare laddove, in conformità ai principi adottati per la redazione del bilancio d’esercizio, sia consentita la retrodatazione degli effetti contabili dell’operazione.
Concludendo, per poter beneficiare della retrodatazione degli effetti fiscali ex articolo 172, comma 9 del Tuir occorrerà distinguere tra business combination cui si applica l’acquisition method secondo l’Ifrs 3 e fusioni under common control disciplinate dal documento di Assirevi Opi n. 2R. Solo con riferimento a queste ultime risulterà possibile retrodatare gli effetti fiscali della fusione.
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