Analisi e commenti

18 Aprile 2024

Circolare “Decreto Adempimenti” – 1 le novità sul modello 730

Con la circolare n. 8 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative, tra l’altro, in merito alla presentazione della dichiarazione dei redditi mediante modello 730, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 1/2024 (“decreto Adempimenti”), tra le quali, la predisposizione della dichiarazione in modalità semplificata.

L’articolo 1, comma 1, del decreto in esame introduce una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale opzione è ammessa per i titolari di redditi di lavoro dipendente (incluse le pensioni), di cui all’articolo 49 del Tuir, nonché per i titolari di alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, Tuir).

È previsto, a tal fine, che l’Agenzia delle entrate, dal 2024, renda disponibili al contribuente le informazioni in proprio possesso tramite un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata (accessibile attraverso l’area riservata del sito della stessa Agenzia).

I contribuenti possono modificare o confermare le informazioni, che saranno riportate direttamente nei corrispondenti campi della dichiarazione dei redditi – modello 730.

Il servizio sarà reso disponibile, negli anni successivi, anche ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, ai Caf (articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dlgs n. 241/1997), agli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro o a quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.

Il successivo comma 2 dell’articolo 1 del “decreto Adempimenti”, infine, estende le limitazioni ai poteri di controllo, previste nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche alle dichiarazioni presentate nella modalità semplificata in esame.

Estensione dell’utilizzo del modello 730
Il documento di prassi si sofferma anche sulle novità introdotte dal successivo articolo 2 del “decreto Adempimenti”.

La norma, infatti, al comma 1, prevede:

  • con riferimento all’ambito soggettivo, l’estensione a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, a oggi ammessa per i soli titolari di redditi di lavoro dipendente e per i titolari di alcune tipologie redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I soggetti titolari di partita Iva (per i quali resta precluso l’utilizzo del modello dichiarativo 730) dovranno, invece, continuare a presentare il modello “Redditi”.
  • sotto il profilo oggettivo, che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato, sono stabilite le tipologie reddituali, che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

In attuazione di tale disposizione, con il provvedimento del 28 febbraio 2024, l’Agenzia consente di dichiarare, mediante modello 730: 

  • la rivalutazione dei terreni (articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del Tuir)
  • i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva (articolo 18 del Tuir)
  • i dati riguardanti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale) per le finalità di “monitoraggio fiscale”, nonché i versamenti effettuati ai fini dell’Ivie, dell’Ivafe e dell’imposta sulle cripto-attività.

La norma, infine, dispone che, dalla campagna dichiarativa 2024, coloro che possono presentare il modello 730, anche qualora per gli stessi sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, hanno la facoltà di adempiere agli obblighi dichiarativi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti che ne siano privi. Si ricorda che tali soggetti possono presentare la dichiarazione dei redditi semplificata anche direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oltre che tramite Caf o intermediari e soggetti autorizzati.

In ragione dell’intervento normativo in esame, quindi, i contribuenti che presentano il modello dichiarativo 730, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono pagare direttamente quanto dovuto (entro il termine ordinario del 30 giugno), ovvero richiedere all’Agenzia delle entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito (articolo 2, comma 2, del “decreto Adempimenti”).

In caso di utilizzo diretto dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, relativi alla dichiarazione dei redditi “precompilata”, inoltre, viene messa a disposizione del contribuente la delega di pagamento degli eventuali importi da versare. Quest’ultimo può confermarla o modificarla, prima di trasmetterla per mezzo del medesimo applicativo (articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del “decreto Adempimenti”).

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Circolare “Decreto Adempimenti” – 1 le novità sul modello 730

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