17 Aprile 2024
Crediti d’imposta Mezzogiorno e Zes, tra i due nessuna cumulabilità
La fruizione del credito d’imposta “Mezzogiorno” non consente di cumulare l’ulteriore agevolazione fiscale “Zes”. I due tax credit costituiscono un unico beneficio diversamente modulato in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 94 del 17 aprile 2024 fornita ad una società che, nell’ambito della propria attività, ha effettuato degli investimenti – attrezzature e macchinari – nel corso del 2023 e ha usufruito del credito d’imposta denominato “credito d’imposta Mezzogiorno” nella misura del 35% riservato alle medie imprese (articolo 1 comma 98 e seguenti della legge n.208 del 28 dicembre 2015). L’istante, in relazione agli investimenti già effettuati, ritiene di poter usufruire anche del credito d’imposta Zes in aggiunta al primo, in quanto l’azienda è collocata all’interno del territorio del Piano di sviluppo strategico delle zone economiche speciali Sicilia orientale previsto dal Dpcm n.12/2018.
Innanzitutto, l’Agenzia inquadra la disciplina relativa al credito d’imposta “Mezzogiorno” (in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2023), ricordando che, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 98 della legge n. 208/2015 (modificato dalla legge n. 197/2022), alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 20142020. Inoltre, il successivo comma 101 dispone che il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese.
Per quanto riguarda il credito d’imposta Zes, occorre ricordare che l’articolo 4 del Dl n. 91/2017 prevede, al comma 1, che al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione di una zona economica speciale, di seguito denominata Zes una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale come stabilito dal regolamento Ue n. 1315 dell’11 dicembre 2013. All’ articolo 5 si stabilisce, che tra le semplificazioni e i benefici fiscali previsti per la Zes, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Nel caso in esame, la società chiede di fruire, per gli investimenti per i quali ha già beneficiato nel corso del 2023 del credito d’imposta “Mezzogiorno”, anche del credito d’imposta Zes, fermo il rispetto dei limiti di cumulabilità e intensità previsti dalla relativa disciplina.
L’Agenzia evidenzia che il credito d’imposta Zes, diversamente da quanto ritenuto dalla società, non possa essere considerato un’agevolazione ulteriore rispetto al credito d’imposta “Mezzogiorno” che a quest’ultimo si possa “aggiungere”, per i medesimi investimenti. Infatti, per gli investimenti effettuati nelle Zes, il relativo credito d’imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento ed ampliamento del credito d’imposta “Mezzogiorno”, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento. Tali misure, dunque, non possono ritenersi tra loro cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un’unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.
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