Analisi e commenti

9 Aprile 2024

“Acquisizione con indebitamento” deducibilità degli interessi passivi – 1

Sempre più frequentemente si legge di acquisizioni da parte di investitori internazionali che utilizzano la “leva finanziaria”, ovvero si sente l’espressione “operazioni di acquisizione con indebitamento”. Con tali termini si fa riferimento all’acquisizione di un’azienda o di una partecipazione in una determinata società, comunemente detta target o società obiettivo.

Questa società oggetto di acquisizione può essere anche una società al vertice di un gruppo societario, la cui acquisizione può comportare il controllo dell’intero gruppo.

La tecnica di acquisizione prevede la costituzione di un’apposita società veicolo, comunemente detta newco o SPV, la quale viene dotata delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione, sia a titolo di equity-capitale proprio, anche in minima parte, sia a titolo di debito.

Tali operazioni di investimento con indebitamento, abbreviabili con l’acronimo Mlbo o Lbo (Merger leveraged buy-out), quindi hanno la finalità di acquisire il controllo della target e di “schiacciare il debito” (debt push down) nella società obiettivo, mediante la successiva fusione di quest’ultima con la società veicolo.

Quanto appena descritto è uno dei molteplici strumenti giuridici attuabili da un imprenditore per investire in una società o in un gruppo. Le modalità effettive attuate, attraverso cui l’acquisizione di una partecipazione viene di fatto operata, determinano conseguenze fiscali diverse, sulle quali sono state già effettuate alcune riflessioni su questa rivista (vedasi l’approfondimento Collocamenti in società o gruppi: riflessioni sugli effetti fiscali).

Disciplina civilistica
La riforma del diritto commerciale, in particolare del Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile, come previsto dall’articolo 6, Dlgs n. 6/2003, ha previsto l’introduzione dell’articolo 2501-bis del codice civile, il quale disciplina gli obblighi informativi per le operazioni di “Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento”, a garanzia dei vari stakeholders.

Quindi, tale innovazione normativa ha previsto un ampliamento degli adempimenti informativi, rispetto alle fusioni tradizionali, al fine di tutelare ed informare i soci di minoranza e i creditori sociali, riguardo la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione di acquisizione con indebitamento.

Iter dell’acquisizione
In estrema sintesi l’operazione di Mlbo si sostanzia:

  • fase preliminare di negoziazione e conclusione degli accordi quadro tra il potenziale investitore e il cedente e con l’ente finanziatore
  • costituzione della newco
  • capitalizzazione e indebitamento della società veicolo
  • la newco formalmente acquisisce le partecipazioni
  • fusione tra il veicolo e la target, unione che può avvenire tramite incorporazione o fusione inversa con la società obiettivo, sostanzialmente trasferendo il debito per l’acquisto della target sulla società stessa (tecniche di debt push down).

Tale tecnica comporta un sostanziale accollo del debito da parte della società oggetto di acquisizione, con il conseguente sostenimento degli oneri finanziari.

Le varie Amministrazioni finanziarie si sono sempre concentrate sulla deducibilità da parte della società target degli oneri finanziari derivanti del debt push down, senza tuttavia concentrare il focus su eventuali aspetti reddituali in capo all’investitore che acquista una partecipazione senza tuttavia sostenere alcun costo ed esborso finanziario.

Chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria italiana
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 6/2016, ha chiarito che l’acquisizione tramite indebitamento non dovrebbe comportare problematiche di deducibilità fiscale degli interessi passivi, in quanto nell’ipotesi di fusione, gli oneri finanziari vengono traslati sulla target post fusione o, in alternativa, in assenza di fusione, gli stessi oneri finanziari connessi all’indebitamento possono essere compensati, tra newco e target, mediante l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale. In tale ultima ipotesi, la newco riceverà i dividendi dalla target che serviranno anche a garantire il rimborso del debito e dei relativi interessi.

Quindi, la fusione oppure l’esercizio dell’opzione per il regime del consolidato nazionale, di cui agli articoli 117 – 129 del Tuir, “consentono la compensazione intersoggettiva degli oneri finanziari connessi al capitale di debito erogato alla Spv”.

In altri termini, la circolare chiarisce che: “gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento debbano essere considerati, in linea di principio, inerenti e, quindi, deducibili, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 96 Tuir nonché dalle regole relative al transfer pricing, ove applicabili.

Nel medesimo documento di prassi veniva affrontata anche la valutazione dell’eventuale natura elusiva dell’operazione con riferimento alla deduzione di interessi passivi e al riporto di perdite pregresse, senza analizzare l’aspetto reddituale in capo all’investitore che acquista la società obiettivo con indebitamento della stessa.

Riguardo la deducibilità degli interessi passivi, sembra condivisibile l’interpretazione fornita dall’Amministrazione Finanziaria: infatti si ritiene che l’operazione di debt push down possa essere equiparato all’accollo del debito, previsto dall’articolo 1273 del codice civile, conseguentemente l’accollante ha la facoltà di restituire immediatamente tutto il debito che si è accollato ovvero può optare per il pagamento rateale, aggravato dai relativi interessi.

Si consideri, a tal proposito che, nel caso di acquisto diretto della partecipazione con accollo del debito da parte della target, il valore complessivo del debito stesso assumerebbe rilevanza reddituale per l’investitore.

In questo caso, sembra corretto ritenere inerenti e deducibili, nei limiti del suindicato art. 96, gli interessi sostenuti dalla target.

Tuttavia, giurisprudenza di altre giurisdizioni e della Corte di giustizia dell’Unione europea sembrerebbe ritenere indeducibili gli interessi riferiti a una simile tipologia di debito.

Questo aspetto sarà approfondito nella prossima puntata.

continua

“Acquisizione con indebitamento” deducibilità degli interessi passivi – 1

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