Normativa e prassi

4 Aprile 2024

Sono rilevanti per l’Irap i ristorni ai soci delle cooperative

I ristorni ai soci di cooperative, contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria ”natura”, concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Lo argomenta, con dovizia di particolari, l’Agenzia delle entrate, nella consulenza giuridica n. 1 del 3 aprile 2024 che risponde a una richiesta di chiarimenti avanzata da un’associazione di cooperative.

Questa, sulla rilevanza fiscale delle poste in argomento, evidenzia che prima delle modifiche alla disciplina Irap apportate dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria del 2008), in considerazione del perfetto ”parallelismo” tra basi imponibili (Ires e Irap) contenuto nell’articolo 11-bis del decreto legislativo n. 446/1997 (decreto Irap) e indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione del ristorno, la deducibilità (anche) ai fini dell’Irap era comunque garantita dalla possibilità/obbligo di apportare ai componenti negativi e positivi risultanti dal bilancio le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Dopo l’abrogazione del citato articolo 11-bis a opera della legge finanziaria per il 2008, si è quindi posta il dubbio circa la deducibilità del ristorno dal valore della produzione ai fini Irap, nei casi in cui il trattamento contabile avesse portato a scegliere la soluzione dell’impiego degli ”utili”.

Inoltre, la definitiva pubblicazione degli emendamenti agli ”Oic 28 Patrimonio netto”, ”Oic 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” e ”Oic 12 Composizioni e schemi del bilancio di esercizio”, rende ancor più necessario un chiarimento sulla questione. In sostanza, l’Associazione chiede se, nel caso in cui il trattamento contabile determina la rilevazione dei ristorni alla stregua dell’impiego degli ”utili”, gli stessi concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto Irap.

In estrema sintesi, l’Amministrazione dopo aver ricordato che i ristorni costituiscono l’istituto giuridico attraverso il quale si realizza la “mutualità”, rappresentando la modalità operativa con cui è attribuito il vantaggio economico al socio della cooperativa e ancora, dopo aver inquadrato civilisticamente e contabilmente la loro natura, fa notare che ai fini Ires tali componenti concorrono alla determinazione della base imponibile sia se rilevati al conto economico, sia se imputati come distribuzione di utili.

Con particolare riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile Irap, invece, l’Agenzia chiarisce, innanzitutto, che il principio generale il quale sorregge il relativo sistema impositivo, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008 (riforma Irap), è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.

L’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto Irap, che riconosceva la rilevanza Irap delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito, ha determinato lo ”sganciamento” del tributo regionale dall’Ires rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo della base imponibile dell’Irap più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Quindi, precisa che nell’ipotesi in cui sussista un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società cooperativa alla ripartizione dei ristorni, la rilevanza ai fini dell’Irap diviene conseguenza del loro transito in una delle voci rilevanti ai fini di detto tributo; ciò in quanto le indicazioni contenute nel Documento OIC prescrivono che la contropartita del relativo debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.

Diversamente, quando lo statuto e/o il regolamento delle società cooperative non prevedono un’obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, la rilevazione nello stato patrimoniale alla stregua di una distribuzione dell’utile non consente di soddisfare, in linea di principio, il transito dei ristorni in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale.

In relazione a detta tipologia di ristorni, il principio secondo cui assumono rilevanza, indipendentemente dalla classificazione di bilancio, le componenti reddituali correlate a componenti che hanno concorso o che concorreranno alla formazione della base imponibile di precedenti esercizi o di esercizi futuri (il principio di correlazione Irap), non può trovare applicazione poiché detti ristorni, come già evidenziato, vengono rilevati tra le voci dello stato patrimoniale (e, quindi, non sono classificati in altre voci del conto economico).

Pertanto, in tali casi è necessario fare riferimento alle previsioni dell’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011 secondo le quali i “componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l’imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura”.

Alla luce di tale previsione, dunque, i ristorni contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria ”natura”, concorrono alla formazione della base imponibile Irap.

Sono rilevanti per l’Irap i ristorni ai soci delle cooperative

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