Normativa e prassi

27 Marzo 2024

Nasce l’impresa giovanile agricola – 1 al via il ricambio generazionale

La legge n. 36 del 15 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72, di ieri, 26 marzo 2024, dopo essere stata esaminata in Parlamento per poco più di un anno, punta a introdurre un sistema organico di norme interne che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, aumenti il numero dei giovani che avviano un’attività agricola e incoraggi il ricambio generazionale, visto che le aziende gestite da giovani possiedono il maggiore grado di capitalizzazione e di propensione per l’innovazione, caratteristiche queste, considerate strumenti necessari allo sviluppo del settore.

La legge, composta di 18 articoli, disciplina, nei primissimi articoli, gli incentivi, specie fiscali, destinati sia all’insediamento (articoli 4 e 5) sia alla permanenza (articoli 6 e 7) dei giovani in agricoltura.

L’articolo 2, invece, è quello che, necessariamente, definisce e chiarisce la nuova figura di “impresa giovanile agricola” e di “giovane imprenditore agricolo”, indicandone i requisiti soggettivi e oggettivi.   

Si fa riferimento a “impresa giovanile agricola” e a “giovane imprenditore agricolo” per indicare imprese, in qualsiasi forma costituite, ovvero singoli imprenditori, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, in cui, devono possedere tra i diciotto e i quaranta anni:

  • in caso di impresa individuale, l’imprenditore agricolo titolare
  • se si tratta di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, almeno la metà dei soci
  • nel caso di società di capitali, gli imprenditori agricoli che sottoscrivano almeno la metà del capitale sociale ovvero che facciano parte di organi di amministrazione per almeno la metà del totale dei componenti stessi.

Tali definizioni vengono riprese da due disposizioni normative europee.

Innanzitutto, viene richiamato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento Ue n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), che definisce “giovane agricoltore” una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda (per l’ottenimento del sostegno da parte del Feasr), che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.

Tuttavia, si rileva che tale provvedimento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stato abrogato dall’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento Ue n. 2115/2021 che, contestualmente, però, consente allo stesso regolamento Ue n. 1305/2013 di esplicare la propria efficacia relativamente all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma dello stesso previsti, fino al 31 dicembre 2025, con particolare riferimento, alle stesse condizioni, alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall’organismo pagatore nell’ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino a tale data.

Poi, si fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 6, dello stesso regolamento n. 2115/2021, che, per la figura del “giovane agricoltore” stabilisce:

a) un limite massimo di età compresa tra 35 e 40 anni

b) le condizioni per essere “capo dell’azienda”

c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.

Il paragrafo 1 della fonte europea abrogante prevede che la definizione di “giovane agricoltore” venga fissata dagli Stati membri nei relativi piani strategici della Politica agricola comune (Pac).

E, in proposito, il Piano nazionale di riferimento (Piano strategico della PAC 2023-2027, paragrafo 4.1.5 pag. 430), prevede:

a) un limite massimo di età pari a 40 anni

b) che il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un’azienda agricola, sia considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell’azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un’impresa individuale, il giovane agricoltore è, ipso facto, capo azienda.

Invece, nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:

  1. detiene una quota rilevante del capitale
  2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società
  3. provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri riportati nel Piano strategico

c) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo
  2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione a un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale
  3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell’ambito dell’intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza a uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

Riguardo l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, si ricorda che l’articolo 2135 del codice civile dispone che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo
  • selvicoltura
  • allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

continua

Nasce l’impresa giovanile agricola – 1 al via il ricambio generazionale

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