27 Marzo 2024
Crediti da fruire o restituire: nuovi codici nella bacheca F24
Con le risoluzioni nn. 17 e 18 del 27 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo. Uno servirà per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai finanziatori dello sport, gli altri per restituire i crediti, costituiti dagli importi rimborsati ai sostituiti, indebitamente compensati dai sostituti d’imposta.
Risoluzione n. 17/2024
Il credito d’imposta riconosciuto dal Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale n. 26/2022, a coloro che effettuano erogazioni liberali finalizzate a supportare progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva, ottiene, con la risoluzione n. 17/E del 27 marzo 2024, il proprio codice tributo per essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24. Una possibilità offerta dalla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Regione autonoma lo scorso 12 febbraio, con la quale è stata regolata la modalità di fruizione dell’agevolazione ed è stato stabilito che la Regione Autonoma è tenuta a comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco degli ammessi al beneficio e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito riconosciutogli nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Il codice tributo, che consente di utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, è il 7066 “Credito d’imposta per erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Articolo 6, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22”.
Nel modello di pagamento F24, va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito di imposta, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Risoluzione n. 18/2024
Le somme derivanti da atti di recupero, relativi a crediti costituiti dagli importi rimborsati ai sostituiti a seguito di assistenza fiscale, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta, possono essere versate, tramite F24 e “F24 enti pubblici” con i seguenti codici tributo, appena istituiti con la risoluzione n. 18/E del 27 marzo 2024:
- 7901 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
- 7902 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d’Aosta –
- versamenti effettuati fuori regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
- 7903 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
- 7904 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”
- 7905 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
- 7906 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”
- 7907 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale”
- 7908 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”.
Nel modello F24, i suddetti codici tributo trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” in questo modo:
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, vanno segnalate le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato
- nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione
- nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, per i codici tributo “7905” e “7906”, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”; per i codici “7907” e “7908”, il codice catastale del Comune destinatario, reperibile nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”.
Nel modello “F24 EP”, invece:
- i codici tributo “7901”, “7902”, “7903” e “7904” trovano collocazione nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”
- i codici tributo “7905” e “7906”, nella sezione “Regioni” (valore R), indicando nel campo “codice”, il codice della regione desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle 3 Regioni e delle Province Autonome”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”
- i codici tributo “7907” e “7908”, nella sezione “Enti locali” (valore S), indicando nel campo “codice” il codice catastale del comune di riferimento, desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”
- i campi “codice ufficio” e “codice atto”, devono essere valorizzati con le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato
- nel campo “riferimento B” va riportato l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
- il campo “riferimento A” non va valorizzato.
Infine, la risoluzione ricorda che le spese di notifica relative ai provvedimenti notificati devono essere versate, senza possibilità di avvalersi della compensazione, con il codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”, già in uso sia per l’F24 che per l’“F24 EP”.
Ultimi articoli
Attualità 24 Aprile 2026
Modello Iva 2026, invio entro il 30 aprile
Scadenza in arrivo per i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali, tenuti a presentare la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2025 Ancora qualche giorno, fino a giovedì 30 aprile, per inviare il modello Iva 2026, anno d’imposta 2025.
Dati e statistiche 24 Aprile 2026
Dichiarazioni Irpef e Iva 2025, online le statistiche del Mef
Il 58,9% delle persone fisiche ha utilizzato il modello 730 (+3,1% rispetto al 2023), mentre il numero di coloro che hanno utilizzato il modello Redditi si è ridotto (-2,8% rispetto al 2023) Nel 2024 i contribuenti Irpef sono stati oltre 42,8 milioni, in lieve aumento rispetto all’anno precedente.
Normativa e prassi 23 Aprile 2026
Irap 2026: ok alle specifiche tecniche per inviare i dati agli enti locali
La trasmissione delle informazioni è effettuata dall’Agenzia delle entrate verso la regione o la provincia autonoma competente, in base al domicilio fiscale del contribuente soggetto passivo Definite, con il provvedimento del 23 aprile 2026, le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati contenuti nella dichiarazione Irap 2026.
Attualità 22 Aprile 2026
Servizi estimativi e dell’Omi: il punto su stato dell’arte e futuro
Nel 2025, le consultazioni delle quotazioni immobiliari sono state circa 9,1 milioni sul sito dell’Agenzia e 440mila tramite app, per i servizi estimativi sono stati offerti 13.