Normativa e prassi

27 Marzo 2024

Crediti da fruire o restituire: nuovi codici nella bacheca F24

Con le risoluzioni nn. 1718 del 27 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici tributo. Uno servirà per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai finanziatori dello sport, gli altri per restituire i crediti, costituiti dagli importi rimborsati ai sostituiti, indebitamente compensati dai sostituti d’imposta.

Risoluzione n. 17/2024
Il credito d’imposta riconosciuto dal Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale n. 26/2022, a coloro che effettuano erogazioni liberali finalizzate a supportare progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva, ottiene, con la risoluzione n. 17/E del 27 marzo 2024, il proprio codice tributo per essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24. Una possibilità offerta dalla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Regione autonoma lo scorso 12 febbraio, con la quale è stata regolata la modalità di fruizione dell’agevolazione ed è stato stabilito che la Regione Autonoma è tenuta a comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco degli ammessi al beneficio e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito riconosciutogli nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Il codice tributo, che consente di utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, è il 7066Credito d’imposta per erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell’impiantistica sportiva – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Articolo 6, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22”.

Nel modello di pagamento F24, va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito di imposta, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Risoluzione n. 18/2024
Le somme derivanti da atti di recupero, relativi a crediti costituiti dagli importi rimborsati ai sostituiti a seguito di assistenza fiscale, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta, possono essere versate, tramite F24 e “F24 enti pubblici” con i seguenti codici tributo, appena istituiti con la risoluzione n. 18/E del 27 marzo 2024:

  • 7901 – Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale
  • 7902 –Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d’Aosta –
  • versamenti effettuati fuori regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale
  • 7903 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di imposte erariali dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale
  • 7904 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Imposte erariali – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale
  • 7905 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale
  • 7906 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale regionale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale
  • 7907 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Imposta e relativi interessi – controllo sostanziale
  • 7908 – “Art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 175 del 2014 – Somme rimborsate a titolo di Addizionale comunale all’IRPEF – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – controllo sostanziale”.

Nel modello F24, i suddetti codici tributo trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” in questo modo:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, vanno segnalate le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato
  • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione
  • nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, per i codici tributo “7905” e “7906”, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”; per i codici “7907” e “7908”, il codice catastale del Comune destinatario, reperibile nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”.

Nel modello “F24 EP”, invece:

  • i codici tributo “7901”, “7902”, “7903” e “7904” trovano collocazione nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”
  • i codici tributo “7905” e “7906”, nella sezione “Regioni” (valore R), indicando nel campo “codice”, il codice della regione desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle 3 Regioni e delle Province Autonome”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”
  • i codici tributo “7907” e “7908”, nella sezione “Enti locali” (valore S), indicando nel campo “codice” il codice catastale del comune di riferimento, desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”
  • i campi “codice ufficio” e “codice atto”, devono essere valorizzati con le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato
  • nel campo “riferimento B” va riportato l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”.
  • il campo “riferimento A” non va valorizzato.

Infine, la risoluzione ricorda che le spese di notifica relative ai provvedimenti notificati devono essere versate, senza possibilità di avvalersi della compensazione, con il codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”, già in uso sia per l’F24 che per l’“F24 EP”.

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