14 Marzo 2024
Dichiarazioni di enti e società – 1 le novità dei modelli Redditi 2024
Con separati provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024 sono stati approvati e pubblicati, i modelli di dichiarazione “Redditi 2024”, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi, da:
– società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e soggetti non residenti equiparati (Redditi SC)
– società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (Redditi SP)
– enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e soggetti non residenti ed equiparati (Redditi ENC).
Esaminiamo, di seguito, le modifiche più significative effettuate, partendo, in premessa, dall’importante novità sui termini di presentazione delle dichiarazioni stesse.
I predetti termini sono stati oggetto di revisione in due tempi. In un primo momento, con l’articolo 11 del Dlgs n. 1/2024, è stato modificato “a regime” e con effetto dal 2 maggio 2024, il Dpr n. 322/1998. Infatti, il precedente termine del 30 novembre, per la presentazione della dichiarazione dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è stato fissato ora al 30 settembre. Anche per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare hanno visto modificato il termine: le dichiarazioni vanno ora presentate entro l’ultimo giorno del nono mese, anziché undicesimo; per questi ultimi soggetti, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (che utilizzano il modello Redditi 2023) che scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.
Con l’articolo 38 del decreto legislativo n. 13/2024, il legislatore è intervenuto poi per revisionare i termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023; in tal caso, i soggetti “solari” presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (2024) e i soggetti con periodo d’imposta non solare presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Procediamo analizzando il “Frontespizio” dei modelli Redditi 2024.
Sempre il decreto legislativo n. 1/2024 (articolo 14) ha innalzato la soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, modificando l’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017. È ora previsto l’esonero per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui, relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, rispetto al limite non superiore a 70mila euro annui, precedentemente previsto.
Un intervento ulteriore è stato previsto in relazione agli adempimenti dovuti in caso di amministrazione giudiziaria dei beni oggetto di misura cautelare. Come specificato nella risposta dell’Agenzia delle entrate n. 276/2021 (con particolare riguardo al trattamento tributario dei redditi derivanti dai beni sottoposti al cosiddetto “sequestro antimafia” – si veda la circolare n. 156/2000), è applicabile la disciplina relativa all’eredità giacente, dettata dagli articoli 187 del Tuir e 5-ter del Dpr n. 322/1998. Vista la “provvisorietà” della situazione determinatasi in pendenza di sequestro, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, il titolare dei beni non è individuato a titolo definitivo e, per questo motivo, non ha la disponibilità dei medesimi. La veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo d’imposta è individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni (cfr risoluzione n. 114/2017).
In pendenza di sequestro, l’amministratore giudiziario presenta le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione alla data di consegna dei beni; determina, in via provvisoria, i redditi dei beni sequestrati, assoggettandoli a tassazione (fatta eccezione per la determinazione del reddito dei beni immobili oggetto di sequestro, che segue le regole dell’articolo 51, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 159/2011, il codice delle leggi antimafia); presenta, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta interessati dall’amministrazione giudiziaria (fatta eccezione per il periodo d’imposta in cui la stessa cessa) e versa le relative imposte.
L’amministratore giudiziario, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato, utilizza il codice fiscale del titolare dei beni, senza bisogno di chiedere un codice fiscale intestato alla procedura, individuandosi nel “Frontespizio”, nella sezione “Rappresentante firmatario della dichiarazione”, con il codice “5”.
L’amministratore deve presentare le dichiarazioni dei redditi per ogni proprietario, utilizzando il modello relativo alla natura giuridica del soggetto (persona fisica o giuridica) titolare del bene immobile.
La circolare n. 31/2014 ribadiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la “sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Essendo la “sospensione” limitata al “versamento”, ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva. Per questa particolare ipotesi è stata prevista, nel “Frontespizio”, nella sezione “Altri dati”, la casella denominata “Immobili sequestrati” al fine di segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.
Ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, è irrilevante il reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, anche se locati, qualora sia determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (Redditi fondiari) e dell’articolo 70 (“Redditi di natura fondiaria”) del Tuir. Non rilevano anche nell’ipotesi di cui all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo (Proventi immobiliari) del Tuir, e quindi, non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
A tal fine, per identificare autonomamente gli importi relativi alla determinazione del reddito d’impresa, tra le variazioni in diminuzione del quadro RF (contabilità ordinaria) e tra i componenti negativi del quadro RG (contabilità semplificata) è stata prevista la non rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del reddito dei beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, rispettivamente nel rigo RF55, codice 97, e RG22, codice 51, il reddito dei beni immobili (già indicato nel rigo RF10 o RG10, codice “2”) oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, degli articoli 70 e 90, comma 1, quarto e quinto periodo del Tuir.
Infine, anche nel caso di redditi diversi di cui al Titolo I del Tuir, Quadro RL, rigo RL10, è stata prevista l’indicazione, in un apposito campo, dei redditi degli immobili situati all’estero, oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.
Continua
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