12 Marzo 2024
Ilia sui fabbricati del Friuli, il codice tributo per le seconde case
Il Friuli Venezia Giulia, con l’articolo 1, legge n. 17/2022, ha istituito l’imposta locale immobiliare autonoma (Ilia) in sostituzione dell’Imu con decorrenza 1° gennaio 2023. La stessa Agenzia, con la risoluzione n. 10/2023, ha istituito i codici tributo per effettuare il pagamento dell’imposta (vedi articolo “Pronti 11 codici tributo per le somme dovute a titolo di Ilia”). Ora, per consentire il versamento di tale imposta sulle seconde case, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 16/E del 12 marzo 2024, istituisce il codice tributo “5902” denominato “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 3”.
L’imposta dovrà essere versata tramite i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici”.
Compilazione con F24
Il codice tributo è esposto nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
- nel campo “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet istituzionale
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc” e “Saldo”
- nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre)
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Compilazione con F24 Enti pubblici
Nel modello F24 Ep, invece, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ILIA” (valore 9), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
- nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, disponibile nella tabella pubblicata sul sito delle Entrate
- nel campo “estremi identificativi”, nessun valore
- nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999
- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Ridenominazione del codice tributo “5901”
Con la risoluzione odierna, inoltre, nuova denominazione per il codice tributo “5901” che diventa: “ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17, articolo 9, comma 2”.
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