Attualità

12 Marzo 2024

Erogazioni al Terzo settore, una nuova risposta tra le Faq

Per adeguarsi alla normativa relativa agli enti del Terzo settore, caratterizzata negli ultimi anni da notevoli mutamenti, sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 4 aprile (vedi articolo “Elargizioni agli enti Terzo settore, comunicazioni entro il 4 aprile 2024”). Di conseguenza l’ente interessato dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:

  • Onlus
  • Organizzazione di volontariato
  • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
  • Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
  • oppure come altro ente iscritto al Runts, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117/2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).

È l’ultima pubblicata, tra le risposte alle domande più frequenti (che in conseguenza dell’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo scorso hanno subito piccole modifiche in termini di riferimenti normativi), online sul sito dell’Agenzia in una pagina dedicata alle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore.

In questo caso, chiedono all’Agenzia cosa è cambiato, considerato che nelle nuove specifiche tecniche, allegate al provvedimento dello scorso 4 marzo, nel campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” sono presenti codici differenti rispetto allo scorso anno, per identificare la tipologia di ente del Terzo settore “comunicante”.

Ad esempio:

  • 0, per le Onlus
  • 4, per le organizzazione di volontariato
  • 6, per la fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
  • 7, per la fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
  • 8, per gli altri enti iscritti al Runts (articolo 83, commi 1 e 2, Dlgs n. 117/2017).
Erogazioni al Terzo settore, una nuova risposta tra le Faq

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