Normativa e prassi

22 Febbraio 2024

Scelte di utilizzo bonus edilizi, comunicazioni entro il 4 aprile

L’invio delle comunicazioni delle opzioni relative alla fruizione dei bonus edilizi (articolo 121, Dl n. 34/2020) può essere effettuato entro giovedì 4 aprile 2024, anziché nel termine del 16 marzo previsto dal provvedimento del 3 febbraio 2022 (vedi articolo “Detrazioni per interventi edilizi, rimodulato l’esercizio delle opzioni”), come modificato dal provvedimento del 10 giugno 2022 (vedi articolo “Bonus edilizi, cambiano le norme, cambiano le indicazioni attuative”).
Lo stabilisce il direttore dell’Agenzia con l’inedito provvedimento del 21 febbraio 2024, che consente ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Con l’occasione, l’Agenzia ripercorre la norma originaria e la sua attuazione, cioè l’articolo 121 del decreto “Rilancio”. Tale disposizione ha previsto che per gli interventi edilizi, i quali danno diritto alla fruizione del Superbonus (articolo 119, stesso decreto), nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 dello stesso articolo 121, il beneficiario possa optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura, da parte dei fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Gli stessi articoli 119 e 121 del “Rilancio” hanno poi rimandato la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in essi contenute, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’intervento normativo-attuativo, arrivato il 3 febbraio 2022 e ritoccato il 10 giugno dello stesso anno sulla base delle modifiche apportate dal “Sostegni-ter” e dal decreto “Aiuti”, in particolare, ha previsto, al punto 1.4, che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito debbano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”. Tale termine, oggi, è prorogato al 4 aprile 2024.

Scelte di utilizzo bonus edilizi, comunicazioni entro il 4 aprile

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