21 Febbraio 2024
Iva, il “mero trasporto di persone” non include l’escursione in canoa
Le escursioni su laghi e fiumi, in canoa, kayak o raft, che per caratteristiche sono di tipo esclusivamente turistico-ricreativo e non di semplice trasporto, non possono essere equiparate alle prestazioni di trasporto di persone per le quali è prevista l’Iva agevolata e sono soggette, di conseguenza, all’imposta ordinaria. È in estrema sintesi quanto chiarisce l’Agenzia con la risposta n. 46/E, fornita oggi, 21 febbraio 2024.
I dubbi risolti sono di una società che ha stipulato con un’azienda per il turismo un “Contratto di servizio per trasporto delle persone su acqua”, in base al quale svolge attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative.
Dalla descrizione dettagliata dell’attività esercitata emerge che l’istante ha il compito e la responsabilità di accompagnare i clienti nelle escursioni turistico/sportive concordate con l’azienda, utilizzando le proprie imbarcazioni e il proprio personale appositamente formato, fornendo anche l’attrezzatura obbligatoria e impartendo le relative istruzioni di utilizzo ai partecipanti.
La società fa presente di avere sempre applicato a tali prestazioni l’aliquota Iva ordinaria del 22% in linea con l’orientamento della Cassazione, tendente a considerare il servizio di trasporto per finalità turistico/ricreative una prestazione complessa (“servizio turistico”) esclusa dal trattamento agevolato ai fini Iva previsto per le prestazioni di trasporto di persone.
Tuttavia, chiede di conoscere quale sia attualmente la corretta aliquota Iva applicabile, alla luce della recente interpretazione autentica, resa dall’articolo 36-bis del Dl n. 50/2022, dell’articolo 10, comma 1, n. 14), del decreto Iva, relativo all’esenzione per le attività di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza, e della Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter e della Tabella A, Parte II, n. 127-novies), allegate allo stesso decreto, che prevedono rispettivamente ipotesi specifiche di Iva ridotta al 5 o 10 per cento.
La contribuente ritiene, sulla base del quadro normativo delineato dalla risoluzione n. 8/E/2023 (vedi articolo “Trasporto passeggeri via acqua: con i servizi extra, l’Iva è al 22%”) e dalla norma di interpretazione autentica su richiamata, ritiene che entrambe le attività di trasporto di persone effettuate, e cioè in canoa e kayak o tramite raft lungo il fiume Gamma, costituiscano prestazioni di “mero trasporto di persone” e, quindi, soggette al regime Iva agevolato.
Per l’Agenzia delle entrate, a prescindere dall’intestazione del contratto stipolato con l’azienda turistica, non è possibile ricondurre l’attività in questione a “mero trasporto di persone”, di conseguenza la contribuente deve continuare ad applicare l’aliquota Iva ordinaria non rientrando in nessuna delle ipotesi agevolabili.
L’Amministrazione chiarisce innanzitutto che la risoluzione n. 8/2021 richiamata dall’istante è antecedente alla norma di interpretazione autentica menzionata nell’interpello ed è pertanto alla luce di quest’ultima che vanno letti i chiarimenti della risoluzione stessa.
In base alla norma di interpretazione autentica, prosegue l’Agenzia, il trattamento agevolato Iva, in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi per oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone, che non prevedono, quindi, ulteriori servizi diversi da quelli considerati accessori in base alla normativa Iva. Ai fini dei benefici fiscali in questione sono irrilevanti la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico/ricreativa.
Ai fini della nozione di “trasporto di persone”, invece, bisogna fare riferimento alla risoluzione n. 8/2021 richiamata, per la quale rileva la definizione civilistica del contratto di trasporto secondo cui “col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”. Da parte, sua la giurisprudenza di legittimità afferma che si configura un trasporto quando “soggetto (…) trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso” (Cassazione, sentenza n. 11430/1992).
Nel caso oggetto dell’interpello, al quale la società allega soltanto il contratto relativo al servizio di trasporto di persone in canoa o kayak, l’Agenzia non trova le caratteristiche che configurano il mero trasporto di persone secondo quanto delineato dalla risoluzione n. 8/2021, né le altre attività svolte possono essere considerate accessorie alla principale di trasporto.
Il committente, ossia l’azienda turistica, incarica, infatti l’appaltatore (l’istante), di accompagnare le persone tramite canoa o kayak, con proprio personale e a proprio rischio per eseguire la pratica escursionistica o sportivo/turistica nei canyon e nel lago. In breve, l’interesse e la finalità prevalente del committente è quella di far vivere all’utente un’esperienza naturalistico/escursionistica, attraverso l’attività affidata all’istante che la svolge, quindi, in modalità indiretta, a prescindere dal contratto denominato “Contratto di servizio per il trasporto di persone su acqua”.
Tra l’altro, le imbarcazioni utilizzate, osservano le Entrate, prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo, circostanza che rafforza la tesi per cui la prestazione non è configurabile come semplice trasporto su acqua, in realtà si tratta di una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che le due tipologie di prestazioni rese dall’istante non possano beneficiare dal trattamento agevolato ai fini Iva previsto per il trasporto di persone, con conseguente applicazione dell’aliquota imposta ordinaria.
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