20 Febbraio 2024
Bonus imballaggi eco e riciclati, pronto il codice per utilizzarlo
Con la risoluzione n. 12 del 20 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 7065 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che hanno contribuito a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti acquistando, negli anni 2019 e 2020, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi di plastica oppure imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
L’incentivo, da utilizzare esclusivamente in compensazione, è stato previsto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 73 a 79, legge n. 145/2018) nella misura del 36% dei costi sostenuti.
Le regole applicative dell’agevolazione sono state, invece, dettate dal decreto del 14 dicembre 2021 dell’allora ministro della Transizione ecologica, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e con l’allora Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del quale, per fruire del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato a decorrere dalla data indicata nella comunicazione all’impresa del riconoscimento del credito da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Ministero che ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’elenco degli ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Questo perchè il beneficio è circoscritto alle imprese che ne hanno fatto richiesta e hanno ottenuto il riconoscimento. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.
Tanto premesso, il codice tributo che spalanca le porte all’utilizzo del credito d’imposta in argomento è il 7065 “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Nel modello F24, che va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione, deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.