6 Febbraio 2024
Tassa sulle mance, il codice tributo quando a versare è il contribuente
L’imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, quando non è trattenuta dal sostituto d’imposta e ne ricorrono i presupposti, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per questo specifico caso, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 11 del 6 febbraio 2024, istituisce il seguente codice tributo: “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, o in quella “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
L’imposta sulle mance è stata introdotta e disciplinata dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022). La disposizione, in sintesi, ha stabilito che le somme destinate dai clienti al personale che lavora nei bar e nelle strutture ricettive costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.
Di conseguenza la risoluzione n. 16/2023 ha istituito i codici tributo per il caso in cui l’imposta è applicata dal sostituto (vedi articolo “Imposta sostitutiva sulle mance, i codici per andare in cassa”).
Con la risoluzione odierna, invece, fa il suo ingresso il codice “1838” da utilizzare quando il tributo è applicato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
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