Normativa e prassi

6 Febbraio 2024

Tassa sulle mance, il codice tributo quando a versare è il contribuente

L’imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, quando non è trattenuta dal sostituto d’imposta e ne ricorrono i presupposti, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per questo specifico caso, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 11 del 6 febbraio 2024, istituisce il seguente codice tributo: “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, o in quella “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

L’imposta sulle mance è stata introdotta e disciplinata dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022). La disposizione, in sintesi, ha stabilito che le somme destinate dai clienti al personale che lavora nei bar e nelle strutture ricettive costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.

Di conseguenza la risoluzione n. 16/2023 ha istituito i codici tributo per il caso in cui l’imposta è applicata dal sostituto (vedi articolo “Imposta sostitutiva sulle mance, i codici per andare in cassa”).

Con la risoluzione odierna, invece, fa il suo ingresso il codice “1838” da utilizzare quando il tributo è applicato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Tassa sulle mance, il codice tributo quando a versare è il contribuente

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Ottobre 2024

E-commerce, chiarimenti su “piattaforma” e “venditore”

Con il principio di diritto n. 3 pubblicato oggi, 3 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate chiarisce quale sia la corretta interpretazione delle definizioni di “piattaforma” e di “venditore” contenute nel Dlgs n.

Normativa e prassi 3 Ottobre 2024

Successioni, Registro, Bollo, in Gazzetta le novità della delega

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 2 ottobre 2024, il decreto attuativo delle nuove regole previste dalla delega fiscale in tema di tributi indiretti diversi dall’Iva (Dlgs n.

Normativa e prassi 2 Ottobre 2024

Delega unica agli intermediari per i servizi online Ade-Ader

Pronto il modello che consentirà ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online contestualmente dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Attualità 2 Ottobre 2024

Bonus consulenza quotazione Pmi, domande fino al 31 marzo 2025

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito dettagli e istruzioni operative per accedere al credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti nel 2024 dalle piccole e medie imprese (Pmi) per la quotazione sui mercati regolamentati.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?