31 Gennaio 2024
Frequenza di atenei non statali: detrazione Irpef 2023 invariata
Invariati gli importi massimi su cui calcolare la detrazione Irpef relativa alle spese sostenute nel corso del 2023 presso le università non statali, per la frequenza di corsi di laurea breve, magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master di primo e secondo livello. La conferma degli importi già in vigore per lo scorso anno arriva con il decreto 7 dicembre del Ministero dell’Università e della ricerca, pubblicato ieri, 30 gennaio 2024, sulla Gazzetta Ufficiale con la serie generale n. 24.
Gli importi massimi da indicare in dichiarazione dei redditi per il calcolo della detrazione, a prescindere dalla spesa effettivamente sostenuta (se superiore), sono differenti in base all’area disciplinare della facoltà frequentata e alla zona geografica in cui ha sede l’università.
All’articolo 1 del decreto sono riportate la tabella con gli importi di spesa massima ammessi alla detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e quella con i tetti per i corsi post laurea.
Area disciplinare corsi istruzione | Zona geografica nord | Zona geografica centro | Zona geografica sud e isole |
Medica | € 3.900 | € 3.100 | € 2.900 |
Sanitaria | € 3.900 | € 2.900 | € 2.700 |
Scientifico-tecnologica | € 3.700 | € 2.900 | € 2.600 |
Umanistico-sociale | € 3.200 | € 2.800 | € 2.500 |
Spesa massima detraibile | Nord | Centro | Sud e isole |
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
Con l’allegato al decreto pubblicato ieri dal Miur troviamo anche le tabelle che permettono la catalogazione nei gruppi:
- in base all’area tematica dei singoli diversi corsi, compresi quelli di laurea magistrale a ciclo unico
- nelle zone geografiche di riferimento, per le quali sono riportate le relative regioni.
La detrazione del 19% dell’Irpef per la frequenza delle università diverse da quelle pubbliche, come disposto dal Tuir all’articolo 15, comma 1 lettera e), va calcolata su importi che non possono essere superiori a quelli indicati dal Miur, in un decreto da emettere entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Gli importi sono ricavati dal ministero dell’Università tenendo in considerazione le diverse aree disciplinari delle facoltà e gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse zone geografiche.

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