31 Gennaio 2024
Da Oic a Ias/Ifrs, stock option deducibili solo nell’anno di transito
Con la risposta n. 25 del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle entrate ha analizzato il passaggio dagli Oic agli Ias/Ifrs, in relazione alla rilevanza di piani di stock option, con riguardo ai costi del personale, concludendo che la stessa è limitata al periodo d’imposta di transito, ma non si estende ai costi dei periodi precedenti.
La società ha comunicato di essere transitata ai principi contabili internazionali a decorrere dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Come stabilito dallo standard di riferimento, la società redatto il bilancio comparativo 2020 e 2019 e la situazione patrimoniale finanziaria di apertura al 1° gennaio 2019. L’istante ha in essere dei piani di stock option relativi ad amministratori, dipendenti e collaboratori. L’Ifrs 2 regola le operazioni con pagamento basato su azioni. Un’operazione con pagamento basato su azioni è un’operazione nella quale l’impresa acquista beni o riceve servizi e come corrispettivo di tali beni e/o servizi attribuisce al cedente:
- propri strumenti rappresentativi di capitale (azioni o opzioni su azioni – equity settled)
- un importo in denaro basato sul prezzo (valore) delle proprie azioni (cash settled)
- operazioni di pagamento basato su azioni, le quali possono prevedere che una delle due parti contraenti (la società o la controparte) abbia la possibilità di optare alla scadenza (settlement alternatives) per un regolamento in strumenti rappresentativi di capitale (equity settled) oppure in denaro (cash settled).
Una delle forme più diffuse di pagamento basato su azioni regolato con strumenti di capitale è la remunerazione dei servizi resi dagli amministratori o dipendenti attraverso l’assegnazione di opzioni sulle azioni (stock options). Le regole di contabilizzazione concernenti l’emissione di piani di stock option, per i soggetti Ias/Ifrs adopter, previste dall’Ifrs 2 (paragrafo 7), stabiliscono, che i beni e servizi ricevuti dall’impresa, nell’ambito di operazioni con pagamento basato su azioni, siano rilevati in bilancio come attività o, se non soddisfano i requisiti per essere rilevati come attività, come costo, con contropartita un corrispondente incremento di patrimonio netto, per le operazioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale (equity settled) oppure con contropartita una passività per le operazioni regolate per cassa (cash settled).
La società ha effettuato una scrittura contabile al 1° gennaio 2019, per contabilizzare i piani di stock option antecedenti al passaggio agli Ias/Ifrs. Sono state predisposte analoghe scritture relative agli effetti di fine 2019 e fine 2020 (informazioni comparative). Queste scritture hanno rilevato esclusivamente poste di patrimonio netto. La scrittura del 31 dicembre 2021 ha rilevato, in contropartita, il costo. Secondo il contribuente tanto i costi pregressi quanto quelli del 2021 sono deducibili ai fini Ires.
L’Agenzia chiarisce, che, in base all’articolo 6 del Dm 8 giugno 2011, gli oneri per i piani di stock option contabilizzati a conto economico nel 2021 ai sensi dell’Ifrs 2 sono deducibili ai fini Ires, in virtù del principio di derivazione (articolo 83, Tuir). Per le annualità precedenti, sebbene la mancata rilevazione contabile di tali piani di stock option nei bilanci Oic compliant redatti possa, di per sé, integrare un criterio di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale divergente, rispetto a quello previsto dagli Ias/Ifrs, ciò non ha prodotto effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nel corso dei medesimi periodi d’imposta (ossia, sino al 2020).
In proposito, va rilevato, che la predetta quota della ”riserva per piani di stock option” rappresenta – per sole finalità comparative, l’ammontare dei costi relativi a detti piani di stock option che sarebbero stati contabilizzati nei conti economici (e che avrebbero avuto come contropartita la ”riserva per piani di stock option”) dei rispettivi esercizi di competenza (precedenti) qualora la Società fosse stata ”da sempre” Ias/Ifrs adopter.
Occorre, infatti, osservare che le singole quote di fair value delle opzioni vengono rappresentate in bilancio, in base all’Ifrs 2, come remunerazioni periodiche e autonome, con la conseguenza che il recepimento fiscale delle qualificazioni Ias/Ifrs determina unicamente il passaggio alla sfera reddituale (e di rilevanza fiscale) delle remunerazioni contabilizzate a partire dall’esercizio di Fta (il 2021, nel caso concreto), senza interferire con il trattamento delle remunerazioni pregresse afferenti a esercizi in cui l’istante non adottava gli standard internazionali (ma gli Oic che non ammettevano la rilevazione di un simile costo).
Pertanto, mentre per la contabilizzazione dei costi del 2021 vale la deducibilità, ciò non può valere per gli esercizi pregressi in cui, ai fini Oic, il costo non interessava il conto economico. Ai fini Irap vale il principio dell’esclusione dalla base imponibile dei costi per lavoro, salva la deducibilità dei costi del personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ma questo solo per il 2021.
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