23 Gennaio 2024
Reclamo-mediazione in soffitta, per i ricorsi dal 4 gennaio 2024
Lo spartiacque tra vecchia e nuova disciplina, in materia di contenzioso tributario e, in particolare, nell’ambito della recente cancellazione del reclamo-mediazione, è il 4 gennaio 2024. Lo chiarisce il Mef con un comunicato stampa, precisando che l’istituto continua a operare per i ricorsi di valore fino a 50mila euro notificati fino al 3 gennaio. Per quelli, “consegnati” dopo, l’abrogazione diventa operativa.
In sostanza, il ministero spiega come mettere in pratica la modifica apportata dal decreto attuativo (Dl n. 220/2023) della Delega fiscale (legge n. 111/2023) che, come anticipato, ha archiviato il rimedio amministrativo per chiudere le controversie tributarie di modico valore (ex articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992), che consentiva la presentazione di un’istanza di annullamento dell’atto impugnato alla competente struttura dell’ente impositore, da esperire di agire in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso.
Una precisazione necessaria, in quanto la procedura sottesa al reclamo-mediazione, per concludersi, ha bisogno di tempo e l’abrogazione tout court può sollevare qualche perplessità. Infatti, l’istituto, in estrema sintesi, prevede che il contribuente, prima di avviare un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, in caso di lite non superiore a 50mila euro, deve necessariamente “tentare” di aprire un dialogo con il Fisco. Per questo, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo deve presentare un’istanza di “reclamo” che contenga la richiesta di annullamento dell’atto impugnabile e una proposta di mediazione. Una volta ricevuta la domanda, l’Agenzia ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o giungere a un accordo. Soltanto a questo punto, se l’intesa non è raggiunta o l’Amministrazione rifiuta l’istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria.
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