Normativa e prassi

4 Gennaio 2024

Riforma adempimento collaborativo, nuova soglia di ingresso a 750mila euro

Il nuovo regime sulla cooperative compliance è operativo. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 di ieri, 3 gennaio 2024, e in vigore dal 18 gennaio, il Dlgs n. 221/2023 con le misure di rafforzamento dell’istituto preventivo che garantisce importanti vantaggi sia per le imprese che per il fisco. Partito nel 2013 con un progetto pilota, l’adempimento collaborativo è stato poi definito dal Dlgs n. 128/2015. Lo scopo prioritario dell’istituto è instaurare un rapporto di fiducia tra contribuente e Amministrazione per prevenire situazioni di rischio fiscale attraverso un’interlocuzione congiunta delle due parti su elementi di fatto.

Le società che hanno aderito al regime hanno beneficiato di un dialogo costruttivo instaurato con l’amministrazione fiscale. La riforma prevede degli ulteriori passi in avanti per rendere il regime accessibile a una più ampia platea di contribuenti e per assicurare tempi di risposta e forme di dialogo più veloci.

Fra le novità, è stato previsto che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, indicato dall’articolo 4 del Dlgs n. 128/2015 (Tax control framework), deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da  parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei  dottori commercialisti ed esperti contabili, in linea con le indicazioni che saranno fornite con apposito provvedimento dell’Agenzia. Tali professionisti possono avvalersi, per il rilascio della certificazione, dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. La certificazione permetterà un controllo più facile dello stesso Tcf da parte delle Entrate.

È introdotto un contraddittorio a cui viene invitato il contribuente in regime di adempimento collaborativo, prima della notifica di una risposta sfavorevole a un interpello o di eventuali contestazioni dell’Amministrazione, al fine di illustrargli la propria posizione.

La riforma poi abbassa la soglia del fatturato annuo per l’ingresso, che passa dal miliardo richiesta nel 2023 a 750milioni dal 2024, a 500milioni dal 2026 fino ad arrivare a 100milioni a partire dal 2028. In caso di gruppo, la soglia dimensionale dovrà essere raggiunta da una sola società aderente alla tassazione di gruppo e non più da tutte quelle che appartengono al consolidato fiscale.

Il contribuente che dà esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti (articolo 2, Dlgs n. 147/2015) può accedere all’istituto a prescindere dal volume di affari o dei suoi ricavi, se possiede tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

E ancora quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni sono dimezzate e comunque non possono superare il minimo edittale. Con la riforma non sono punibili le condotte di dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs n. 74/2000) dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi comunicati tempestivamente all’Agenzia con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.

Per aderire al regime è necessario presentare domanda in via telematica con l’apposito modello disponibile sul sito delle Entrate. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti d’ingresso, l’Agenzia comunica ai contribuenti l’ammissione entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale è stata trasmessa la richiesta di adesione. Inoltre, lo stesso si intende tacitamente rinnovato se non sia espressamente comunicata dal contribuente la  volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

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