6 Dicembre 2023
Perimetro del ravvedimento speciale, l’Agenzia a domanda risponde
Il ravvedimento speciale, introdotto e disciplinato dal Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022) e “interpretato” dall’articolo 21 del Dl n. 34/2023 (decreto “Bollette”) può essere utilizzato anche per regolarizzare le violazioni relative all’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, in riferimento alle quali sono irrogabili le sanzioni previste dalla legge (ex articolo 13, commi 4 e 5, Dlgs n. 471/1997), ridotte a un diciottesimo del minimo edittale. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 67/E del 6 dicembre 2023, sollecitata dai dubbi espressi da più parti circa l’applicabilità della misura alle avvenute indebite compensazioni.
Nel documento di prassi, l’Agenzia riepiloga il vigente quadro normativo, in forza del quale sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale, in generale, tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario (articolo 13, Dlgs n. 472/1997), commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo sia stata validamente presentata, rimanendone quindi escluse le violazioni:
- commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento
- relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (come, ad esempio, l’imposta di registro e quella di successione).
Fatto questo, l’Agenzia risponde anche all’ulteriore perplessità sui criteri di individuazione delle violazioni cui si applica il ravvedimento speciale. In particolare, le è stato chiesto, se per riconoscere le “infrazioni” sanabili con il nuovo istituto rilevi:
- la dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui i crediti utilizzati sono stati esposti per la prima volta nel campo di riferimento
- il momento in cui i crediti d’imposta sono stati effettivamente utilizzati in compensazione.
Al riguardo, l’Amministrazione osserva che la norma di interpretazione autentica (articolo 21, Dl n. 34/2023), ricomprende nella regolarizzazione tutte le violazioni “commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”.
Ne deriva che, con riferimento all’indebito utilizzo di un credito d’imposta, ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanziale, consistente nella compensazione di un credito non spettante o inesistente, e non quello in cui lo stesso è stato, ove richiesto, esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale, con l’effetto che restano sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.
In conclusione, come anticipato, l’Agenzia ammette la regolarizzazione tramite ravvedimento speciale dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento – in forma rateizzata, ove la prima rata sia stata versata entro il 30 settembre 2023, ovvero in un’unica soluzione, qualora il versamento venga eseguito entro il 20 dicembre 2023 – delle relative sanzioni. Ciò a condizione che la compensazione dei crediti in argomento sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021, purché, con riferimento a tale annualità, la dichiarazione risulti validamente presentata, fatta eccezione, come detto, per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento.

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