16 Novembre 2023
Tributi sospesi per alluvione, in cassa entro il 20 novembre
Sempre più vicina la scadenza per effettuare i versamenti sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno. I contribuenti interessati dovranno rimettersi in linea con i pagamenti temporaneamente bloccati e i cui termini sono ripresi dal 1° settembre, entro lunedì 20 novembre, versando l’arretrato in un’unica soluzione senza sanzioni e interessi.
La sospensione è stata disposta dall’articolo 1 del decreto “Alluvioni” (Dl n. 61/2023) a beneficio di coloro che, lo scorso 1° maggio, avevano la residenza, la sede legale o quella operativa nei territori (Comuni e/o frazioni) riportati, distinti per regione, nell’allegato al decreto stesso.
La pausa dal 1° maggio al 31 agosto 2023 ha riguardato, in particolare, tutti gli adempimenti e i versamenti tributari, contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, le ritenute Irpef e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate dai sostituti d’imposta con residenza, sede legale o sede operativa nelle zone interessate.
Per quanto riguarda i tributi, rimandati, in sintesi, in linea generale, gli appuntamenti in cassa riguardanti le imposte periodiche, come Irpef, Ires e Irap, con termine di pagamento ordinario nel periodo di riferimento, le liquidazioni trimestrali e mensili dell’Iva e le imposte non periodiche, come il Bollo sulle fatture elettroniche per il primo 2023 in scadenza il 31 maggio 2023.
Stop a termine, inoltre, per i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, compresi quelli derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza nel periodo interessato. Sospese anche le rate in scadenza nel periodo di stand-by, connesse a provvedimenti di rateizzazione attivi al 1° maggio oppure riferite alle somme dovute a titolo di “Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie Ue”.
Inps e Inail hanno definito le modalità applicative della sospensione per le somme di loro competenza, rispettivamente, con le circolari n. 67/2023 e n. 33/2023. In entrambi i casi, tra l’altro, l’agevolazione deve essere richiesta ai due enti entro il 20 novembre.
In conclusione, per tutti, è fondamentale non dimenticare di recuperare i pagamenti bloccati dal 1° al 31 agosto a causa dell’alluvione entro il prossimo 20 novembre per non dover incorrere, poi, in sanzioni e interessi.
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