Normativa e prassi

16 Novembre 2023

Cessioni di “slip assorbenti”, ok all’Iva agevolata al 5%

L’aliquota Iva nella misura del 5% estesa dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 72, lettera a), n. 1), della legge n. 197/2022) ai prodotti dell’infanzia e a quelli intimi si può applicare anche agli slip assorbenti venduti dalla società istante sia online sia tramite un punto vendita. Il chiarimento arriva con la risposta n. 463 del 16 novembre 2023 dell’Agenzia.

L’Agenzia ricorda che la misura introdotta dalla legge di Bilancio 2023 ha stabilito per tutti i prodotti assorbenti igienici l’aliquota Iva del 5% a prescindere dalle loro caratteristiche, includendoli quindi nell’elenco di cui al n.1 quinquies) della Tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972.

L’agevolazione decorre dal 1° gennaio 2023.

L’istante nel caso in esame ha chiesto il parere tecnico all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’Adm, in sintesi, ritiene che il prodotto possa rientrare nella voce 9619 che include fra l’altro ”Pannolini e oggetti simili (di materie tessili diverse dall’ovatta di materia tessile)”. Nella nota esplicativa, inoltre, viene chiarito dalla stessa Adm che i beni della voce 9619, sebbene siano generalmente del tipo ”usa e getta”, comprendono anche gli articoli tradizionali simili costituiti unicamente da materie tessili riutilizzabili dopo il lavaggio, fra cui può essere ricondotto anche il prodotto in esame.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate, considerato che la misura di favore prevista dalla legge di Bilancio 2023 sembra includere nel perimetro agevolativo tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e valutato il parere tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ritiene che la società istante potrà senz’altro applicare l’aliquota Iva ridotta nella misura del 5% sulle cessioni del bene.

Cessioni di “slip assorbenti”, ok all’Iva agevolata al 5%

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