Analisi e commenti

29 Settembre 2023

Principi contabili nazionali: modifiche in consultazione pubblica

Lo scorso 26 settembre, l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha avviato una consultazione pubblica su alcune modifiche ai principi contabili. In particolare, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dagli stakeholder nell’ultimo anno, l’Oic ha predisposto e pubblicato la bozza di emendamenti ai suddetti principi. 

Come detto, le modifiche proposte intervengono solo su alcuni principi contabili.
Oic 12 (Composizione e schemi del bilancio d’esercizio), Oic 15 (Crediti), Oic 19 (Debiti)
Successivamente alla pubblicazione dell’Oic 34 (Ricavi), è stata segnalata una possibile incoerenza tra diversi principi contabili che disciplinano la contabilizzazione degli sconti. È stato osservato che, mentre l’Oic 34 disciplina la contabilizzazione degli sconti in senso generale, prevedendo che siano contabilizzati in riduzione dei ricavi, altri principi contabili (Oic 12, 15 e 19) distinguono tra sconti di natura commerciale (da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi) e sconti di natura finanziaria (da contabilizzarsi come onere finanziario). Pertanto, è stato richiesto un intervento volto a chiarire se l’utilizzo della parola “sconto” contenuta nell’Oic 34 vada riferita agli sconti commerciali oppure anche a quelli finanziari.
Per evitare il rischio di errate interpretazioni dei principi contabili, secondo l’Oic è opportuno che la parola sconto sia utilizzata solo nel principio contabile sui ricavi e non anche in altri principi che trattano di variazioni di flussi di cassa.
Gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi, mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.

Oic 25 (Imposte sul reddito)
A dicembre 2022 è stata pubblicata la direttiva europea intesa a recepire il modello del Secondo Pilastro dell’Ocse, volto a garantire un livello di imposizione fiscale minimo per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione europea. Gli Stati membri devono dare attuazione alle nuove norme entro il 31 dicembre 2023. Alcuni operatori hanno sollevato diversi dubbi sulle eventuali ricadute sulla fiscalità differita in bilancio.
Trattandosi di questioni di difficile soluzione nel breve periodo, data la complessità introdotta dal modello Ocse e la sua imminente implementazione, in linea con quanto fatto a livello internazionale dallo Iasb, l’Organismo italiano di contabilità propone l’introduzione di una disposizione temporanea nell’Oic 25, per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro non rilevano ai fini della fiscalità differita.
Inoltre, l’Oic chiarisce che le imposte correnti derivanti dalla riforma dell’Ocse sono classificate in una voce ad hoc “imposte correnti Secondo Pilastro” all’interno del conto economico e che l’ammontare di tali imposte è indicato in nota integrativa, se rilevante.

Oic 16 (Immobilizzazioni materiali) e Oic 31 (Fondi per rischi e oneri e Tfr)
L’Oic ha ricevuto una richiesta di chiarimento relativa alla contabilizzazione dei fondi di smantellamento e ripristino, e, nello specifico, se la contropartita dell’iscrizione del fondo può essere portata a incremento del costo del cespite, per il quale la società ha un’obbligazione allo smantellamento e ripristino.
È stato osservato che le disposizioni attualmente contenute nei principi contabili potrebbero portare a diversi modelli di contabilizzazione della fattispecie:

  • l’iscrizione immediata di un fondo oneri pari all’intera passività da sostenere in futuro, secondo i principi generali contenuti nell’Oic 31. Questo modello contabile dà maggior rilievo all’informazione patrimoniale, segnalando per intero nel passivo della società il costo futuro di smantellamento e ripristino
  • l’iscrizione graduale del fondo applicando il paragrafo 62 dell’Oic 16. Questa tecnica contabile privilegia l’informazione di conto economico relativa alla ripartizione del costo futuro di smantellamento e ripristino negli esercizi che intercorrono tra l’insorgenza dell’obbligazione e il sostenimento finanziario del costo.  

Si nota che entrambe le informazioni sono rilevanti per il lettore del bilancio ed esse vengono fornite contemporaneamente seguendo il modello contabile oggetto della richiesta di chiarimento. Per tali motivi, l’Oic propone di introdurre una specifica disciplina relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino, applicando il modello contabile unico della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce.

Eventuali osservazioni alla bozza di modifiche possono essere trasmesse all’Oic entro mercoledì 8 novembre 2023.

Principi contabili nazionali: modifiche in consultazione pubblica

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