Attualità

29 Settembre 2023

“Ravvedimento speciale”: cerchietto rosso sul 2 ottobre

Lunedì 2 ottobre è l’ultimo giorno (il 30 settembre cade di sabato) per pagare in un’unica soluzione o per versare la prima delle otto rate previste per il perfezionamento del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 174 e seguenti della legge n. 197/2022).

La misura consente di regolarizzare gli errori commessi sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, effettuando il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, a patto che le violazioni non siano già state formalmente contestate.
La scadenza è stata fissata dal decreto Bollette (articolo 20, Dl n. 34/2023) che ha disposto una proroga di sei mesi, rispetto all’originaria scadenza del 31 marzo 2023, sui versamenti del ravvedimento speciale riguardante sia il pagamento delle somme sia il termine per la rimozione delle irregolarità commesse (vedi articolo su FiscoOggi “Ravvedimento operoso speciale, arriva la proroga di sei mesi”).
Le ulteriori sette rate, a seguito della proroga, hanno le seguenti scadenze: 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2023; 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.
Il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni commesse sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, effettuando il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

La regolarizzazione vale solo per le dichiarazioni validamente presentate. Come precisato anche dalla prassi (circolare n. 2/2023) la misura di favore riguarda le violazioni relative alle dichiarazioni presentate, riferibili a periodi di imposta ancora accertabili, al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (dichiarazioni tardive).
Il ravvedimento speciale infatti vale solo se le violazioni non sono state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni da “controllo formale” (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973).

Sono invece escluse dal ravvedimento speciale le violazioni formali per le quali ci si può avvalere della specifica procedura regolata dai commi 166-173 della stessa legge di Bilancio 2023 e le violazioni rilevabili con il controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr 600/1973, per le imposte sui redditi; articolo 54-bis, Dpr 633/1972, per l’Iva), che sono invece definibili attraverso la disciplina dettata dai commi 153-159.
La procedura inoltre non è utilizzabile per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e non incide su eventuali ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), con la conseguenza che le somme versate per quelle regolarizzazioni non possono essere chieste a rimborso.
Va ricordato che il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, oltre a sanzione e interessi.
Il ravvedimento speciale, inoltre, non vale per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.

“Ravvedimento speciale”: cerchietto rosso sul 2 ottobre

Ultimi articoli

Analisi e commenti 7 Settembre 2026

Gli adempimenti nel nuovo Testo unico fra riorganizzazione e novelle legislative

Nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

Attualità 7 Settembre 2026

Entrate tributarie: online il bollettino di luglio 2026

Nel periodo gennaio-luglio, si registra per le imposte dirette un aumento di 6.

Attualità 4 Settembre 2026

Credito d’imposta gasolio 2026, domande entro il 15 settembre

L’importo riconosciuto sarà successivamente visibile nel cassetto fiscale dell’impresa all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate Dal 1° al 15 settembre 2026, le imprese dell’autotrasporto e del noleggio autobus con conducente, con sede o stabile organizzazione in Italia, che hanno sostenuto maggiori costi per l’acquisto di gasolio nel periodo compreso tra marzo e agosto 2026 possono presentare domanda per ottenere il credito d’imposta previsto dalla normativa.

Normativa e prassi 3 Settembre 2026

Investimenti nella Zes Unica, ok al leasing ante comunicazione

L’agevolazione spetta anche se contratto e consegna del bene precedono la comunicazione prevista per il 2026.

torna all'inizio del contenuto