Normativa e prassi

11 Luglio 2023

Più dati sanitari in precompilata, le regole di utilizzo non cambiano

Ottenuto il placet del Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento dell’11 luglio 2023, il direttore dell’Agenzia ha avallato le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comunicate al sistema tessera sanitaria, a partire da quest’anno, dagli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo, entrati a far parte della platea dei mittenti che contribuiscono alla predisposizione della dichiarazione precompilata.

Tali modalità, stabilisce il documento odierno, non possono che ricalcare quelle già previste, per gli altri soggetti tenuti all’adempimento, dai provvedimenti del 6 maggio 2019, del 23 dicembre 2019, del 16 ottobre 2020, del 30 settembre 2021 e del 16 dicembre 2022.

Il documento, che si è reso necessario, come detto, in seguito all’ufficializzazione dell’ulteriore ampliamento di coloro che già trasmettono le informazioni in argomento, arrivata con un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze dello scorso 22 maggio (vedi articolo “Spese sanitarie in precompilata: ampliato il parterre dei mittenti”), riepiloga tutte le tipologie di spese sanitarie da inviare all’Sts, che confluiranno nella precompilata 2024, con il benestare del Garante della privacy. Queste sono: ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Ssn, spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici, spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce, servizi sanitari erogati dalle farmacie, farmaci per uso veterinario, prestazioni sanitarie, escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica (assistenza specialistica ambulatoriale, visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazione chirurgica, certificazione medica, ricoveri ospedalieri ricollegabili a interventi chirurgici o a degenza al netto del comfort), prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 dei decreti Mef del 1° settembre 2016, del 22 marzo 2019, del 22 novembre 2019, del 16 luglio 2021, spese agevolabili solo a particolari condizioni, quali protesi e assistenza integrativa, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica e altre spese sanitarie.

Come per le altre spese sanitarie, è confermata, inoltre, la possibilità di opporsi a rendere disponibili all’Agenzia i dati relativi alle spese sanitarie sostenute per le prestazioni erogate dagli infermieri pediatrici. Il dissenso può essere manifestato con la modalità prevista al punto 2.4.2, lettera b), del provvedimento del 6 maggio 2019, vale a dire: “b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria”. Tale disposizione si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate dai soggetti neo-individuati, sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di oggi.
 

Più dati sanitari in precompilata, le regole di utilizzo non cambiano

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto