11 Luglio 2023
Mutuo agevolato al dipendente, nessun effetto dalla cartolarizzazione
La cartolarizzazione di un prestito rappresenta una cessione del credito e, di conseguenza, non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termini e delle condizioni stabilite in sede di accensione del mutuo. In caso di finanziamento agevolato a un dipendente, quindi, resta applicabile l’articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir. In estrema sintesi è quanto precisa la risposta n. 378 dell’11 luglio 2023.
L’istante ha stipulato con la banca di cui è dipendente un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale con interessi a tasso ridotto rispetto a quello applicato alla clientela. Successivamente l’istituto di credito ha provveduto alla cartolarizzazione del prestito cedendolo a una “società veicolo” (Special purpose vehicle, “Spv”).
Il contribuente chiede se, a seguito dell’evoluzione del rapporto, agli interessi vada ancora applicato l’articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir, che disciplina i finanziamenti concessi ai dipendenti. La disposizione richiamata prevede, in estrema sintesi, che in caso di concessione di prestiti agevolati da parte del datore di lavoro è imponibile, ai fini Irpef (quale reddito in natura), il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora Tasso ufficiale di riferimento – Tur) in vigore al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato sugli stessi.
L’istante ritiene che in seguito all’operazione di cartolarizzazione la banca abbia perso il ruolo di mutuante assumendo quello di intermediario tecnico e che, pertanto, siano venuti meno i presupposti per l’applicazione della norma del Tuir su richiamata. Di conseguenza, intende richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate tramite ritenuta d’acconto operata dal sostituto d’imposta.
L’Agenzia ritiene di no e ne spiega il perché. Il punto di partenza è l’articolo 51, comma 1, del Tuir. La disposizione sancisce il “principio di onnicomprensività”, in base al quale, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai dipendenti, erogati direttamente dal datore di lavoro stesso o tramite terzi.
In ogni caso (erogazione diretta o tramite terzi) il datore di lavoro rappresenta il sostituto d’imposta e, in quanto tale, deve operare le ritenute di acconto su tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto. Ne consegue, precisa l’Agenzia facendo riferimento alla circolare ministeriale n. 326/1997, che tra il sostituto d’imposta e il terzo erogatore (quando presente) e il dipendente sarà obbligatorio instaurare un sistema di comunicazioni che consenta di assoggettare correttamente a tassazione il totale del reddito di lavoro dipendente corrisposto. La stessa circolare specifica, inoltre, che la regola vale per tutti i tipi di finanziamento concessi dal datore di lavoro compresi quelli corrisposti da soggetti diversi in base a convenzioni e accordi.
Dall’esame della normativa appare chiaro, quindi, che l’imponibile derivante da tutti i finanziamenti ricevuti dal dipendente, conseguenti al rapporto di lavoro, deve essere determinato effettuando il confronto tra gli interessi calcolati secondo il Tur vigente al termine di ciascun anno e quelli al tasso effettivamente applicato al prestito.
Con riguardo al caso specifico e all’operazione di cartolarizzazione che lo caratterizza, il documento di prassi richiama la legge n. 130/1999 secondo cui tali operazioni si concretizzano, in sintesi, nella vendita di crediti a una “società veicolo” (SPV) che, per pagarne il prezzo di acquisto, si finanzia attraverso l’emissione di titoli obbligazionari.
L’Agenzia delle entrate, sull’argomento, con la circolare n. 8/2003, nel delineare l’attività svolta dalla SPV, ha chiarito che “Tale società si limita a divenire cessionaria dei crediti e ad emettere, a fronte di essi, titoli negoziabili, restandole preclusa ogni attività imprenditoriale diversa da quelle strettamente necessarie all’effettuazione della singola operazione”. In breve, la cartolarizzazione rappresenta una semplice cessione del credito che non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termini e delle condizioni stabilite in sede di accensione del prestito.
In conclusione, esaminata la normativa e la prassi di riferimento, l’Agenzia ritiene che il mutuo agevolato stipulato dall’istante rientri nell’ambito delle ipotesi previste alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir senza a nulla rilevare l’operazione di cartolarizzazione. In concreto, quindi, costituisce reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso ufficiale di riferimento in vigore al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo stipulato dal contribuente.
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