Normativa e prassi

13 Giugno 2023

Mancata dichiarazione Iva 2023? L’alert dell’Agenzia con i rimedi

Arriva via Pec no-reply la comunicazione dell’Agenzia con le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, di dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, per i contribuenti Iva per i quali risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d’imposta  2022, o che l’hanno presentata senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro. Gli stessi dati contenuti nella comunicazione, inoltre, sono messi a disposizione della Guardia di finanza.

Lo stabilisce un provvedimento firmato oggi, 13 giugno 2023, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in attuazione di quanto previsto dalla Stabilità per il 2015 (articolo 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014), con il quale vengono anche indicate le modalità con cui i destinatari possono richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, e quelle attraverso le quali regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

I dati contenuti nella comunicazione, che può essere consultata anche all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in particolare, consentono al contribuente, che non lo ha fatto, di presentare la dichiarazione Iva entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario beneficiando dello sconto sulle sanzioni previsto dal ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997), ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), Dlgs n. 472/1997).

Tali comportamenti potranno essere adottati a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui gli interessati abbiano avuto formale conoscenza. Saranno, invece vietati, se è già stato notificato un atto d’accertamento, o se è già arrivata una comunicazione di irregolarità riscontrata in seguito agli esiti dei controlli formali e automatizzati effettuati dall’Agenzia.

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