13 Giugno 2023
Mancata opzione branch exemption: remissione in bonis inaccessibile
L’omessa opzione di adesione al regime della branch exemption non può essere sanata tramite la “remissione in bonis”. Il mancato adempimento, infatti, non può essere considerato, come richiede l’applicazione dell’istituto, di natura “formale” in quanto incide sulla determinazione dell’imponibile. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 10 diffuso oggi, 13 giugno 2023.
La “remissione in bonis” (articolo 2 Dl n. 16/2012) è l’àncora di salvataggio con cui il contribuente può riparare a mancati o ritardati adempimenti necessari per accedere benefici di natura fiscale o regimi fiscali opzionali. La norma detta determinate condizioni e prevede il pagamento di una la sanzione minima di 250 euro tramite presentazione del modello F24 senza possibilità di compensazione.
L’Agenzia delle entrate, fornendo chiarimenti sull’istituto, con la circolare n. 38/2012 ha tra l’altro precisato che la chance vuole salvaguardare il contribuente in “buona fede” escludendo i casi di mero ripensamento. E la “buona fede” presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente (concludente) con il regime opzionale scelto o con il beneficio fiscale di cui intende usufruire e abbia soltanto dimenticato di effettuare l’adempimento formale richiesto dalla norma, che ha portato a termine successivamente.
Il principio di diritto n. 10/2023 esamina la possibilità di applicare la remissione in bonis in relazione alla mancata opzione di adesione alla disciplina della branch exemption (articolo 168-ter Tuir). Tale regime consente alle imprese residenti nel territorio dello Stato di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero.
Per esercitare l’adesione il contribuente, spiegano le istruzioni al modello Redditi SC 2021, deve compilare il quadro RF riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime e deve indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione. Per ogni stabile organizzazione all’estero deve essere compilato un distinto quadro RF utilizzando moduli successivi al primo riservato, invece, alla determinazione del reddito dell’impresa residente.
La mancata compilazione del quadro RF nel periodo di costituzione della branch, evidenzia l’Agenzia, non consente la determinazione e separata indicazione del reddito prodotto dalla stabile organizzazione.
Da ciò è facile dedurre che l’omesso adempimento dichiarativo oggetto del principio di diritto, a differenza di quanto prescritto dalla norma sulla remissione in bonis, non è inquadrabile come di mera natura “formale”, ossia come ogni adempimento la cui inosservanza non incide sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo: in definitiva non può essere regolarizzato con tale istituto.
Il chiarimento è sulle orme del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, secondo cui la mancata opzione non impedisce all’impresa di accedere successivamente alla branch exemption ogni volta che costituisce una nuova branch. In sostanza, quindi, conclude il documento di prassi, la possibilità di rimediare all’inadempimento al momento della costituzione è accessibile soltanto “successivamente ed eventualmente” in concomitanza, cioè, con la costituzione di una nuova branch, senza che sia possibile il ricorso alla remissione in bonis.
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