13 Giugno 2023
Salvataggio o assistenza in mare, operazioni non imponibili Iva
Al contratto di noleggio di un’imbarcazione si applica la non imponibilità Iva se in esso è specificato che la nave è adibita ”a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare”. Il regime, chiarisce il principio di diritto n. 9 del 13 giugno 2023, è subordinato alla sola condizione che la nave sia adibita a tali specifiche operazioni.
In particolare, in base all’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972 sono non imponibili ai fini Iva le cessioni di alcune navi, puntualmente individuate dalla legge in funzione dell’impiego del mezzo di trasporto e dell’utilizzo a cui lo stesso è destinato, nonché alcuni specifici servizi tra cui la locazione e il noleggio delle stesse navi e aeromobili.
La norma, nel dettaglio, prevede che “sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), abis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), abis) e b)”.
In proposito, la circolare n. 43/2011, in linea con l’indirizzo espresso dalla Corte di giustizia Ue (sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), ha precisato che ”Il regime di non imponibilità ad Iva di cui all’art. 8bis, primo comma, del d.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l’attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l’unità da diporto”.
In sostanza, per l’applicazione del regime di non imponibilità rileva anche l’utilizzo dell’imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario. Si deve trattare, dunque, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella lettera a) della detta disposizione.
Ebbene, il regime di non imponibilità si applica al contratto di noleggio di un’imbarcazione se in esso è specificato che l’imbarcazione è adibita ”a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare”, in quanto:
– alla lettera a) dell’articolo 8-bis è chiarito che le operazioni di salvataggio e assistenza devono essere effettuate in mare
– la condizione secondo cui la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare deve sussistere per le imbarcazioni destinate al trasporto a pagamento di passeggeri o impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera (cfr. risoluzione n. 2/2017 e risposta n. 183/2020).
Pertanto, la non imponibilità Iva è subordinata alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a ”operazioni di salvataggio o di assistenza in mare”. Di conseguenza, non occorre presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 8-bis, comma 3 del decreto Iva in base alla quale ”(…) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione (…)”.
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