Normativa e prassi

5 Giugno 2023

“Buoni spesa” del supermercato, decurtati dalla base imponibile Iva

I buoni spesa emessi da una società di grande distribuzione nell’ambito della propria attività promozionale a favore dei propri soci e clienti, a fronte di una soglia di spesa minima, devono essere decurtati dalla base imponibile ai fini del calcolo dell’Iva. È in estrema sintesi il chiarimento dell’Agenzia contenuto nella risposta n. 341 del 5 giugno 2023 riguardo gli aspetti relativi alla disciplina Iva.

L’Agenzia concorda con quanto rappresentato dall’istante e cioè che i buoni in questione, pur essendo dei ”buoni spesa”, hanno di fatto le stesse caratteristiche dei buoni sconto, in quanto danno diritto al portatore a una riduzione del prezzo della spesa per l’importo indicato sullo stesso buono e, di conseguenza, alla riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’Iva, a favore della società.

L’istante a sostegno della propria tesi richiama una sentenza dalla Corte di giustizia (Causa C128.88, Boots Company) secondo cui “i ribassi e le riduzioni, che secondo l’art. 11, A, n. 3 lett. b) della sesta direttiva non vanno inclusi nella base imponibile, costituiscono una riduzione del prezzo al quale una merce è legittimamente offerta dal cliente, poiché il venditore accetta di fare a meno d’incassare la somma che il ribasso rappresenta al fine, per l’appunto, di incitare il cliente ad acquistare la merce”.
La stessa posizione era stata ribadita dal ministero delle Finanze con alcuni documenti di prassi in cui si chiariva che lo sconto praticato agli acquirenti dei beni e servizi dall’operatore commerciale non costituiva base imponibile ai fini Iva, non potendosi considerare corrispettivo (risoluzioni n. 110/1995 e n. 82/1998). In tal senso, anche l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 204/2008.

L’istante ricorda che anche la Corte di cassazione, nella sentenza n. 20964/2015, ha precisato che gli sconti riconosciuti dal produttore ai consumatori finali per mezzo di ”buoni sconto” o di ”buoni rimborso” legittimano il produttore a recuperare l’Iva corrispondente anche se i beni sono stati venduti al distributore e non direttamente ai consumatori finali. In questo caso dovrà essere emessa una nota di credito entro l’anno (articolo 26, comma 3, del Dpr n. 633/1972).
Né, ritiene infine l’istante, si può applicare al caso in esame la disciplina dei voucher (articolo 6-bis e seguenti del Dpr n. 633/1972, direttiva n. 2016/1065), in quanto i buoni spesa in questione consentono solo di avere una riduzione del prezzo di acquisto e non anche di ottenere beni o servizi.

L’Agenzia concorda con la tesi dell’istante sulla base anche dell’orientamento della prassi e della giurisprudenza ricordati. I buoni in esame, in conclusione, danno diritto a una riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’Iva. Inoltre, essendo finalizzati ad ottenere una riduzione sul prezzo di acquisto e non includendo uno specifico diritto a ricevere beni o servizi, non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della direttiva voucher. Tali buoni, in altre parole, conferiscono al possessore il diritto di ottenere uno sconto, ossia una riduzione in misura percentuale o di importo nominale determinato, del prezzo di vendita di specifici prodotti o di una generalità di beni individuati solo al momento del successivo acquisto.

In ordine alla nozione di ”sconto”, infine, vengono richiamati i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 36/2008, secondo cui gli sconti/abbuoni immediatamente applicabili sono esposti direttamente in fattura, in modo tale che l’importo che ne risulta rappresenta l’effettivo corrispettivo. Diversamente, se le condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione di sconti/abbuoni, si verificano successivamente all’emissione della fattura, il cedente deve emettere una nota di credito nei confronti del cliente.

In conclusione, l’Agenzia ritiene i buoni in esame, quanto ai profili Iva, buoni sconto. Pertanto, il loro utilizzo da parte dei clienti beneficiari, in sede di acquisto dei beni commercializzati dall’impresa riduce il corrispettivo dovuto per l’ammontare dello sconto. La base imponibile sarà determinata al netto degli sconti, previsti dal buono e applicati direttamente in fattura al cliente, ai sensi dell’articolo 13 del decreto Iva (cfr. circolare n. 204/2008).

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