9 Maggio 2023
Parcheggio gratuito a tempo, con Iva la penalità dovuta per l’extra-time
L’Agenzia delle entrate, sulla scia della decisione della Corte di giustizia Ue, chiarisce che la sanzione fissa applicata e riscossa dal gestore di un parcheggio per la violazione delle condizioni generali del contratto stipulato tra la società e gli utenti dell’area sosta fa parte dell’attività di controllo inclusa nella prestazione di servizi e, quindi, è soggetta a Iva. È quanto precisa la risposta n. 320 del 9 maggio 2023.
La società istante gestisce alcuni parcheggi, in disponibilità di altri, tramite il sistema di scansione delle targhe. In particolare, stipula un contratto con il proprietario (o chi per lui) dell’area aperta al pubblico, ricevendo così l’incarico di controllare e gestire lo spazio.
Stipula, inoltre, un contratto con i singoli utenti del parcheggio che ottengono la possibilità di sostare gratuitamente l’auto per un determinato periodo di tempo. Il superamento di tale limite comporta una violazione del contratto e l’applicazione di una sanzione a carico dall’automobilista, riscossa dall’istante.
La società chiede se alla suddetta sanzione vada applicata l’Iva oppure no, in quest’ultimo caso, in quanto configurabile, ai sensi dell’articolo 15 del decreto Iva, come “risarcimento” e non come prestazione di servizi.
Secondo la società, la penalità pagata dai suoi clienti per l’extratime è di natura risarcitoria e non una “tariffa maggiorata” per la prestazione di servizi resa, come invece concluso dalla Corte di giustizia Ue, in una vicenda simile, nella sentenza 20 gennaio 2022, Causa C90/20 (Apcoa Parking), negativa per il gestore del parcheggio
L’Agenzia, al contrario, ritiene che le situazioni siano equiparabili.
Il documento di prassi delinea in primis la cornice normativa che definisce la prestazione di servizi resa dietro corrispettivo soggetto a Iva. Precisa anche che non concorrono a formare la base imponibile della prestazione “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente” (articolo 15, decreto Iva). Al riguardo, la risoluzione n. 73/2005 ha chiarito che presupposto per l’applicazione di tale norma è “l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali”.
Detto ciò, le Entrate ripercorrono i termini del servizio reso dall’istante agli utenti ricavabili dalle Faq pubblicate sul sito della società.
Molto brevemente, evidenzia la mancanza di una normativa legale che fissi l’importo di una sanzione contrattuale adeguata per lo sforamento del periodo di parcheggio, approvata dalle parti. L’ammontare della penalità è riportata nelle condizioni generali del contratto disponibili sul sito e sui cartelli ben visibili all’entrata del parcheggio. Sempre cartelli ben visibili, informano gli utenti che stanno entrando in un’area sosta, a tempo limitato, per clienti.
L’Agenzia, a differenza dell’utente, ritiene che il rapporto tra istante e fruitori dell’area presenti profili di similitudine con la situazione valutata dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza prima richiama in cui si afferma che “le spese di controllo (…) devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso (…) e assoggettata in quanto tale all’IVA”.
In entrambi i casi è previsto un tempo limitato di parcheggio gratuito oltre il quale è dovuto il pagamento di una somma aggiuntiva fissa (“di controllo”), non proporzionale all’ulteriore periodo di occupazione del posto di sosta.
Tra la società e gli utenti, ha affermato inoltre la Corte, si stabilisce un rapporto giuridico che prevede obblighi e diritti per entrambe le parti e da entrambe le parti accettate.
In particolare, sono previsti rispettivamente “la messa a disposizione, …, di uno stallo di parcheggio e l’obbligo per l’automobilista interessato di pagare, oltre alle tariffe di parcheggio, eventualmente, in caso di inosservanza di tali condizioni generali, l’importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, indicato sui cartelli segnaletici…”.
In sostanza la Corte di giustizia riscontra nell’operazione un’unica prestazione di servizi a titolo oneroso, che include anche la riscossione delle sanzioni dovute in caso di parcheggio irregolare visto che “la necessità di un controllo di sosta irregolare e, di conseguenza, l’imposizione di siffatte spese di controllo non possono esistere se il servizio di messa a disposizione di uno stallo di parcheggio non è stato previamente fornito”.
In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che la sanzione fissa applicata e riscossa dall’istante per la violazione dall’utente alle condizioni generali del contratto (“spese di controllo”) sia soggetta, come affermato dai giudici europei in un caso simile, a Iva perché “…corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso (…) e assoggettata in quanto tale all’IVA”.
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