24 Aprile 2023
Definizione controversie tributarie: status di “parte in causa” delle Entrate
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie se il ricorso introduttivo della lite che l’istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 l’Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio non è possibile accedere all’istituto definitorio. È la sintesi della risposta n. 306 del 24 aprile 2023 dell’Agenzia delle entrate.
Il caso in esame parte da un avviso bonario definito con sanzioni ridotte in modo “tardivo”. Viene quindi emessa una cartella di pagamento contro la quale l’istante presenta ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria. Tale ricorso è notificato alla sola Agenzia delle entrate-Riscossione, mentre l’Agenzia delle entrate entra in scena solo successivamente, costituendosi volontariamente nel processo, a gennaio 2023, a seguito di litis denuntiatio (articolo 39 del Dlgs n. 112/1999) presentata dall’agente della riscossione nei suoi confronti.
L’istante quindi chiede se la disposizione di favore prevede che l’Agenzia delle entrate debba essere parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della disposizione (cioè al 1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata.
L’Agenzia ricorda che la legge di Bilancio (legge n. 197/2022) ha introdotto diverse disposizioni in tema di “tregua fiscale”. Fra i documenti di prassi intervenuti sulla definizione agevolata la circolare n. 2/2023 ha ribadito che la misura “consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire”.
La circolare ha inoltre chiarito che possono essere definite sia le controversie contro atti di natura impositiva (avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni) sia le controversie relative ad atti meramente riscossivi.
Riguardo ai profili di interesse per il caso in esame, la stessa circolare precisa che la misura si applica solo alle liti in cui l’Agenzia sia stata chiamata in giudizio non essendo incluse nell’istituto definitorio quelle controversie in cui l’Agenzia non è destinataria dell’atto di impugnazione, non sia stata chiamata in giudizio o non sia intervenuta volontariamente.
In sintesi, per identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197/2022, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.
In conclusione, considerando che il ricorso introduttivo della lite da definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né è stata chiamata per integrare il contraddittorio, l’istante non potrà fruire della definizione agevolata.
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