28 Marzo 2023
Si alla successione online del trustee per il lascito a favore del trust
Il trustee può trasmettere la dichiarazione di successione tramite la procedura telematica delle Entrate, in caso di lascito a un trust. Quest’ultimo, però, deve essere l’unico beneficiario del testamento, in quanto non è possibile inserire nel quadro EA altri codici fiscali di soggetti eredi o legatari diversi da quello del trustee – dichiarante. È la sintesi della risposta alla Faq pubblicata oggi, 28 marzo 2023, nell’apposita sezione del sito delle Entrate.
L’applicazione prevede che il trustee possa essere soltanto una persona fisica, tranne nei seguenti casi, in cui sarà possibile indicare nel rigo 1 del quadro EA anche un trustee diverso da una persona fisica:
- se il beneficiario finale non è identificato o identificabile
- se il beneficiario finale è una persona fisica e non ha rapporti di parentela con il defunto
- se il beneficiario finale è diverso da una persona fisica.
Inoltre l’applicazione non prevede la possibilità che un medesimo soggetto possa rivestire allo stesso tempo il ruolo di trustee e quello di beneficiario finale.
In tutti i casi in cui non sia possibile inviare la dichiarazione telematica, l’utente potrà rivolgersi presso l’ufficio territoriale competente, sulla base dell’ultimo domicilio del de cuius, ed effettuare la dichiarazione di successione tramite il modello 4.
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