Normativa e prassi

31 Marzo 2026

Cfc, cambiano le regole di adesione al regime opzionale

In linea con le modifiche legislative, l’Agenzia rimette a punto le modalità per esercitare l’opzione, determinare la tassazione, revocare o confermare l’applicazione dell’agevolazione

Il provvedimento firmato oggi, 31 marzo 2026, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, riscrive le modalità di esercizio e revoca dell’opzione che consente di aderire al regime semplificato di tassazione delle imprese estere controllate (Controlled foreign companies) previsto dall’articolo 167, comma 4-ter, del Tuir.

Le nuove regole, che prendono il posto di quelle definite precedentemente dal provvedimento del 30 aprile 2024, seguono le modifiche introdotte dall’articolo 4 del Dl n. 84/2025 al regime, con l’obiettivo di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva delle società controllate estere. L’opzione consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto, evitando la complessa determinazione della tassazione estera effettiva di ciascuna controllata.

Chi può aderire

Il provvedimento precisa che L’opzione può essere esercitata dal soggetto controllante solo per le controllate che, nello stesso tempo, producono più di un terzo dei propri proventi in forme di “passive income” e redigono bilanci sottoposti a revisione e certificazione da parte di soggetti autorizzati nello Stato estero, bilanci che devono poi essere utilizzati anche dal revisore del controllante residente nelle proprie valutazioni. Per le controllate costituite come stabili organizzazioni di soggetti esteri, il requisito riguarda il bilancio della casa madre, comprensivo dei risultati della stabile organizzazione.

L’opzione non può invece essere esercitata se esistono controllate che soddisfano il requisito relativo al livello di “passive income” ma non quello relativo alla revisione e certificazione del bilancio, impedendo così l’adesione al regime agevolato.

Come esercitare e revocare l’adesione al regime
L’adesione al regime deve essere comunicata dalla controllante all’interno del quadro FC della dichiarazione dei redditi (“Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)”) e produce effetti a partire dal periodo d’imposta cui la dichiarazione stessa si riferisce. In caso di controllo indiretto, l’esercizio dell’opzione spetta comunque al controllante di ultimo livello.

La scelta ha una durata triennale, è irrevocabile per tutto il triennio e, allo scadere del periodo, si rinnova automaticamente salvo espressa revoca. Durante la sua validità, l’opzione si estende anche alle controllate acquisite successivamente, purché soddisfino i requisiti richiesti, senza necessità di un nuovo esercizio formale.

La revoca può essere effettuata solo allo scadere dei tre anni, tramite la dichiarazione dei redditi relativa al quarto periodo d’imposta, seguendo le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione.

Il provvedimento precisa che le opzioni già esercitate in base al provvedimento del 30 aprile 2024 rimangono valide e continuano a essere irrevocabili fino al completamento del triennio originario.

Cessazione dell’opzione

L’efficacia dell’opzione può tuttavia cessare prima dei tre anni nei confronti di una singola controllata se viene meno il controllo da parte del soggetto residente o se non è più soddisfatto uno dei requisiti previsti dal precedente provvedimento del 28 agosto 2017.

La cessazione riguarda, invece, tutte le controllate contemporaneamente, anche prima dello scadere del triennio, quando viene meno il requisito relativo alla revisione e certificazione del bilancio da parte di operatori professionali esteri, rendendo impossibile il mantenimento del regime agevolato per l’intero gruppo.

Calcolo dell’utile contabile netto e pagamento
L’utile contabile netto su cui calcolare l’importo del 15% viene determinato partendo dal risultato ottenuto secondo i principi contabili utilizzati per il bilancio consolidato, oppure, se questo manca, dal bilancio d’esercizio. In tale calcolo non si considerano le rettifiche di consolidamento, né eventuali svalutazioni di attività o accantonamenti a fondi rischi e oneri. L’importo così determinato è versato dal soggetto controllante in proporzione alla sua quota di partecipazione, diretta o indiretta.

Quando il controllo avviene tramite soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia, gli utili vengono imputati a questi ultimi, che provvedono al pagamento secondo la loro quota. Se al controllante vengono imputati utili di più controllate, la dichiarazione dei redditi deve indicare separatamente ciascuna posizione nel quadro dedicato. L’importo dovuto non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap e deve essere versato secondo le scadenze previste per le imposte sui redditi, utilizzando gli specifici codici tributo che saranno indicati in una successiva risoluzione.

Gli utili distribuiti dalle controllate estere durante il triennio sono trattati come utili provenienti da Stati o territori che non rientrano nella categoria dei Paesi a fiscalità privilegiata e sono, quindi, tassati secondo le regole ordinarie previste dagli articoli 47 e 89 del Tuir

A proposito di monitoraggio
Se durante il periodo di validità dell’opzione il controllante non ha monitorato i valori fiscali delle controllate estere, potrà riprendere il monitoraggio quando l’opzione viene revocata o cessa, ripartendo da valori pari a zero e senza considerare le perdite pregresse. Se invece vuole utilizzare eventuali perdite residue, eccedenze di interessi o Rol e i valori fiscalmente aggiornati in caso di futura tassazione Cfc, è comunque obbligato a mantenere un monitoraggio continuo dei valori fiscali, dei redditi e delle perdite delle controllate.

Decorrenza
Il provvedimento chiarisce che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dlg n. 209/2023 e, dunque, dal 1° gennaio 2024 per i soggetti cosiddetti “solari”.

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