8 Marzo 2023
La polizza vita non è una pensione: senza sconto il trasloco in Italia
La rendita vitalizia erogata da un ente tedesco in seguito alla stipula di una assicurazione volontaria sulla vita, che prescinde dai requisiti anagrafici di pensionamento, non rientra tra le somme che consentono di accedere all’incentivo a favore dei titolari di redditi da pensione di fonte estera che decidono di spostare la propria residenza fiscale in uno dei comuni italiani individuati dalla disposizione stessa.
Il contribuente che chiede il chiarimento fornito nella risposta n. 246 dell’8 marzo 2023, è attualmente residente in Germania e intende trasferirsi in uno dei comuni italiani con meno di 20mila abitanti con le caratteristiche definite dall’articolo 24-ter del Tuir. La norma, in sintesi, prevede un regime agevolativo a favore delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che traslocano in uno dei centri abitati italiani da “ripopolare” secondo le finalità della disposizione.
Al riguardo, l’istante fa presente di percepire una rendita “vitalizia” da un ente privato tedesco, erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita per la copertura del rischio di invalidità permanente. Percepisce la rendita a causa della sopraggiunta disabilità, in caso contrario, avrebbe riscosso la somma alla fine del periodo assicurativo e cioè nel 2029.
Il quesito riguarda la possibilità di accedere al regime previsto dall’articolo 24-ter del Tuir su menzionato. In breve, bisogna stabilire se il vitalizio in questione, come ritiene l’istante, è equiparabile a una pensione.
L’Agenzia delle entrate è di parere contrario. Prima di arrivare a tale conclusione il documento di prassi riporta la norma agevolativa richiamata e ricorda che le modalità applicative del regime speciale sono state definite con il provvedimento del 31 maggio 2019 (vedi articolo “Pensione dall’estero e residenza in Italia = più sole e meno tasse”), mentre chiarimenti specifici sono stati forniti con la circolare n. 21/2020 (vedi articolo “Rientro dei titolari di pensioni estere: chiarimenti sulla sostitutiva al 7%”).
In base al regime in questione, i titolari di pensione estera che trasferiscono la loro residenza in uno di paesi interessati dalla disposizione possono, su opzione, scegliere di assoggettare i redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, all’imposta sostitutiva del 7%, per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).
La condizione è che il nuovo arrivato possieda redditi da pensione secondo le previsioni dell’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri.
L’Agenzia ricapitola quali sono i trattamenti pensionistici che danno accesso all’agevolazione secondo le precisazioni della circolare 21/2020. Rientrano tra questi, se erogati da enti non italiani, tutti gli assegni equiparati alle pensioni, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa da dipendente o non, e tutte le indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) percepite in seguito al versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
La risposta n. 462/2021 ha inoltre precisato che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative percepite da un soggetto che si trasferisce in Italia, versate da un fondo previdenziale professionale estero o tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, ai redditi agevolati previsti dal citato articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, in quanto non soggette alla disciplina della previdenza complementare italiana.
Ciò premesso, l’Agenzia osserva che la polizza sottoscritta dall’istante è volontaria e l’erogazione del relativo vitalizio non richiede il raggiungimento di alcun requisito anagrafico pensionistico. La rendita, in particolare, è prevista da un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato tedesco, finalizzato alla copertura del rischio di invalidità permanente.
Da ciò si deduce che il rapporto assicurativo non ha una finalità previdenziale, il cui scopo è assicurare all’iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale, di conseguenza, non è riconducibile nell’ambito dei redditi che consentono l’applicazione del regime di favore (articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir).
In definitiva, ritiene l’Agenzia, l’istante non può accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24-ter del Tuir.
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