6 Marzo 2023
Bonus non energivore del Dl Ucraina: calcolo dei consumi in caso di fusione
Riguardo all’individuazione del costo medio per kWh della componente energetica – verificatosi nel primo trimestre 2019 – necessaria per fruire del credito d’imposta previsto dal Dl Ucraina, la società, che ha incorporato, nel 2020, due srl già controllate, non potrà utilizzare i loro Pod, in quanto intestatarie, nel 2019, di autonome utenze. È la conclusione raggiunta dall’Agenzia con la risposta n. 241 del 6 marzo 2023.
Come si intuisce, la società istante ha posto un quesito riguardante l’individuazione delle utenze, tra quelle di cui è titolare prima e dopo l’operazione di fusione per incorporazione delle due controllate, da considerare ai fini del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019.
Secondo l’Amministrazione, come emerge da diversi documenti di prassi emanati a commento delle misure agevolative introdotte per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, tra i quali l’articolo 3 del Dl Ucraina (decreto legge n. 21/2022), il legislatore ha essenzialmente collegato la spettanza del beneficio alla titolarità di Pod (il codice alfanumerico che identifica in maniera univoca il punto in cui l’energia elettrica viene prelevata dalla rete nazionale) da parte dell’impresa (cfr paragrafi 2.3 e 3.2 della circolare 25/2022, relativi ai “’clienti multisito” e alla molteplicità di Pod da parte della stessa impresa). Questo, a eccezione dei casi in cui manchino i parametri di riferimento (in particolare per le società neo costituite): per tali situazioni, per esigenze di semplificazione, è stato individuato dalla legge stessa un parametro forfetario.
Ciò detto, riguardo al quesito inoltratole, l’Agenzia osserva che, riguardo all’individuazione del costo medio per kWh della componente energetica verificatosi nel primo trimestre 2019, la società istante non può utilizzare i dati di consumo relativi a Pod intestati alle società incorporate, in quanto soggetti giuridici intestatari in via autonoma di diverse utenze nel periodo antecedente all’operazione di riorganizzazione, né, trattandosi di società già costituita e operativa alla data del 1° gennaio 2019, può far riferimento al parametro forfetario.
In conclusione, ai fini del calcolo del contributo spettante, la stessa dovrà far riferimento al ”corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019” calcolato solo sui consumi riferibili alle proprie utenze attive nel 2019.
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