Normativa e prassi

17 Febbraio 2023

Fondi per gli alloggi universitari: istanze al Miur a partire dal 2024

Approdato ieri, 16 febbraio 2023, nella serie generale n. 39 della Gazzetta ufficiale, il decreto del 29 dicembre 2022 del ministero dell’Università e delle Ricerca che disciplina il credito d’imposta per le residenze universitarie. I beneficiari sono le imprese, gli operatori economici (articolo 3, comma l, lettera p), del Dlgs n. 50/2016) e gli altri privati (articolo l, comma l, legge n. 338/2000) che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse stanziate dallo Stato. Per il 2024, sono messi in campo 5 milioni di euro.

Introdotto dal decreto “Aiuti-ter” nell’ambito delle misure del Pnrr, il credito d’imposta per l’housing universitario è pari all’Imu versata annualmente per le residenze, o parte di esse, destinate ad alloggi universitari, a decorrere dall’anno 2024. La somma è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Per accedere al contributo è necessario inviare un’istanza al Miur, a partire dal 2024, con i dati del beneficiario, l’importo dell’Imu versata in acconto e a saldo e l’ammontare del bonus, allegando anche i documenti dell’avvenuto pagamento dell’imposta. La comunicazione annuale deve essere inviata entro venti giorni dal versamento a saldo della stessa Imu.

Sono escluse dalla misura di favore le “imprese in difficoltà” ossia in stato di scioglimento e sottoposte a fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Un’apposita circolare del Miur renderà note le modalità di comunicazione e trasmissione della documentazione necessaria ad accedere alla misura agevolativa. Una volta ricevute le istanze lo stesso Miur farà un decreto con i soggetti beneficiari del credito e i relativi importi.

È prevista, inoltre, un’attività di controllo finalizzata al rispetto dei requisiti da parte dei beneficiari. Il ministero dell’Università e della Ricerca è tenuto ad eseguire i controlli e, in caso di accertata indebita fruizione, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Anche l’Agenzia delle entrate può accertare la sussistenza di eventuali illeciti nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo. In tal caso comunica al Miur l’indebita fruizione e provvede al recupero delle somme.

È escluso il cumulo con altre misure di aiuto aventi a oggetto le medesime spese.

I fondi stanziati su un apposito capitolo di spesa del Miur, sono annualmente trasferiti sulla contabilità speciale “Agenzia delle entrate – fondi di bilancio” aperta presso la Banca d’Italia.

Per la realizzazione dell’attività di monitoraggio, il Miur e l’Agenzia delle entrate concordano, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, le modalità di trasmissione e di interscambio dei dati sulle agevolazioni concesse, tramite appositi canali telematici.

Fondi per gli alloggi universitari: istanze al Miur a partire dal 2024

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