Normativa e prassi

21 Maggio 2024

Niente credito d’imposta 4.0 se l’investimento non è una novità

Non può fruire del credito d’imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a 1063, del Bilancio 2021), per l’acquisto di un bene strumentale, la società che ha già utilizzato tale bene (nello specifico, un impianto) precedentemente all’acquisto, in base a un contratto di noleggio, senza soluzione di continuità. Lo ribadisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 109 del 21 maggio 2024, rimarcando l’assenza del requisito della “novità”.

In relazione a questo requisito, le Entrate ricordano i chiarimenti sulla disciplina agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2021 forniti con la circolare n. 9/2021. In essa, oltre a individuare la natura dei beni agevolabili, l’Agenzia ha esteso alla norma in questione, in quanto compatibili, le indicazioni contenute in una precedente circolare (la n. 4/2017) emanata in relazione alla disciplina dell’iper-ammortamento. In quell’occasione, era stato precisato che i beneficiari dell’agevolazione sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario) e che “sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante”.

Con la circolare n. 9/E del 2021, l’Agenzia delle entrate ha successivamente confermato il criterio, anche relativamente al credito d’imposta 4.0, che al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare, in linea teorica, all’impresa che effettua la locazione operativa. Questo perché la finalità dell’agevolazione è quella di “incentivare l’effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l’attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa”.

Tornando al caso posto alla sua attenzione, l’Agenzia rileva che l’utilizzo del bene agevolabile (l’impianto), successivamente acquistato dalla società istante, è avvenuto in base a un contratto di noleggio, protrattosi per un determinato arco temporale, che non contempla la facoltà di riscatto finale del bene, ma prevede solo l’importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto (cosa che fa pensare alla restituzione e non all’acquisto). Inoltre, il periodo di durata del contratto di noleggio, di 18 mesi, non può qualificarsi come “breve”, ne può qualificarsi come “periodo di prova”.

Tanto premesso, l’Amministrazione conclude affermando che l’istante non può fruire del credito d’imposta 4.0 per l’acquisto dell’impianto, poiché il suo utilizzo (in data precedente all’acquisto agevolabile), in base al contratto di noleggio, comporta che l’impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente; quindi, nel caso in esame, viene così a mancare l’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento.

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