17 Febbraio 2023
Valutazione titoli non immobilizzati, approvato il nuovo principio Oic 11
Terminato il periodo di consultazione, lo scorso 14 febbraio, il Consiglio di gestione dell’Oic ha approvato, in via definitiva, il documento interpretativo 11 “Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati”.
L’articolo 45, comma 3-octies, del decreto “Semplificazioni fiscali” (Dl n. 73/2022), considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, ha introdotto la facoltà di non svalutare, nel bilancio 2022, i titoli iscritti nell’attivo circolante. L’Oic analizza tale opzione sotto il profilo tecnico contabile.
In sostanza, le imprese che non adottano i principi contabili internazionali hanno la possibilità di valutare i titoli dell’attivo circolante, anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (ad esempio, 31 dicembre 2021) ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Si tratta di una deroga al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del codice civile.
Le società, che si avvalgono della facoltà di non svalutare, devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e quelli di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
Il documento interpretativo 11 è stato redatto tenendo conto delle posizioni assunte in sede di redazione del precedente documento interpretativo 4 ritenute ancora applicabili. In particolare, l’Oic ha confermato le seguenti posizioni:
- la facoltà di applicare la norma solo ad alcune categorie di titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato (ad esempio, titoli con diverso Isin di uno stesso emittente) e non considerare, quindi, la deroga come una scelta di politica contabile da applicarsi a tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante. Tale impostazione è coerente con la finalità agevolativa della norma. La nota integrativa dovrà specificare i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga
- non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall’andamento del mercato assume carattere durevole. Ad esempio, un titolo iscritto per 100 euro nel bilancio 2021, il cui valore di mercato al 31 dicembre 2022 è 70 euro, che viene venduto per 70 euro a febbraio 2023, prima della formazione del bilancio, al 31 dicembre 2022 è iscritto a 70 euro, in quanto la perdita di 30 euro è considerata durevole. Se invece il titolo viene venduto a febbraio 2023 per 80 euro, la perdita al 31 dicembre 2022 è considerata durevole solo per 20 euro, in quanto la vendita dimostra che la perdita per 10 euro non ha carattere durevole. Pertanto nel bilancio 2022 il titolo è iscritto a 80 euro. Infine, se il titolo viene venduto per 60 euro a febbraio 2023, la perdita da rilevare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 è pari a 30 euro, in quanto l’ulteriore perdita di 10 euro è di competenza dell’esercizio successivo
- la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, ancorché gli stessi possano rientrare nell’attivo circolante. Gli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’Oic 32, sono valutati, ai sensi del comma 1, n. 11-bis, dell’articolo 2426 codice civile, al fair value alla data di rilevazione iniziale e a ogni data di chiusura del bilancio. Dal momento che la norma è rivolta a eliminare le perdite dei titoli valutati al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, si ritiene che i derivati, valutati con un criterio differente e soggetti a una classificazione differente (attivo o passivo), a seconda del loro fair value, non possano ricadere nell’ambito di applicazione della norma
- restano inalterati i seguenti criteri di valutazione applicabili ai titoli. In particolare, l’Oic chiarisce che la deroga non disattiva: a) l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante, prevista dall’Oic 32; b) la valutazione al fair value di un titolo ibrido quotato ai sensi del paragrafo 50 dell’Oic 32
- per i titoli oggetto di deroga, al netto della rilevazione delle perdite di valore, continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di valutazione al costo ammortizzato (Oic 20) e conversione dei titoli in valuta estera (Oic 26).
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