14 Febbraio 2023
Bonus facciate, eccezionalmente salvo anche senza bonifico parlante
L’attestazione del pagamento e della corretta contabilizzazione dei ricavi, rilasciata dalla ditta che ha realizzato i lavori di rifacimento della facciata è valida, in alternativa al bonifico parlante, ai fini della fruizione della detrazione del 90% introdotta per restituire decoro ai nostri centri abitati. Si tratta di una modalità ammessa, tuttavia, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile ripetere correttamente il bonifico. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 214 del 14 febbraio 2023.
Una signora chiede se c’è una via d’uscita al “mero errore” compiuto al momento del pagamento, nel 2021, degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne di un immobile di cui è proprietaria al 50 per cento. La spesa è stata saldata, infatti, tramite bonifico ordinario, seppur completo di tutti i riferimenti normativamente necessari, e non parlante come richiede invece la disposizione agevolativa.
Per sanare la dimenticanza l’impresa esecutrice, nel 2022, ha rilasciato all’istante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto pagamento e la corretta imputazione del ricavo nella propria contabilità nel periodo di imposta 2021. La contribuente chiede se, come avviene per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, tale attestazione, in mancanza del bonifico parlante, le consenta ugualmente di accedere al bonus facciate.
La signora non perde l’agevolazione. È questa la sintesi del ragionamento dell’Agenzia delle entrate che, come al solito, prima di arrivare alle conclusioni, analizza la normativa e la prassi che definiscono la misura da cui nasce il quesito.
Brevemente si ricorda che la detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate esterne è stata introdotta in primis dalla legge di bilancio 2020 per le spese sostenute negli anni 2020-2021 (articolo 1, commi 219-223, legge n. 160/2019), ed è stata poi prorogata, dalla legge di bilancio 2021, anche al 2022, ma nella misura ridotta del 60 per cento.
Per le modalità applicative e di controllo, la norma introduttiva stessa (comma 223) rinvia al decreto interministeriale n. 41/1998 riguardante le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio attualmente disciplinate dall’articolo 16-bis del Tuir.
L’Agenzia, da parte sua, ha dettato le istruzioni sull’agevolazione dapprima con la circolare n. 2/2020 (vedi articolo “Bonus facciate: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”) e, più di recente, con la circolare n. 28/2022.
La circolare n. 2/2020 prevede, tra l’altro, che il pagamento della prestazione debba essere effettuato con bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico. Specifica, inoltre, che banche, poste e gli altri istituti autorizzati a prestare servizi di pagamento debbano applicare, all’atto dell’accredito dei pagamenti in questione, la ritenuta d’acconto prevista.
La circolare n. 28/2022 delinea con maggiori dettagli le caratteristiche dei bonifici ammessi per beneficiare della detrazione.
Il documento di prassi, conferma, tra l’altro – anche se con riferimento alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio – che l’incompleta compilazione del bonifico, tale da pregiudicare il rispetto da parte di banche e poste dell’obbligo di operare la ritenuta d’imposta, impedisce l’accesso al beneficio salvo ripetizione del pagamento con bonifico correttamente emesso.
La circolare chiarisce anche che se per errore non sono stati indicati tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, il bonus non è perso se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui la ditta dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale modalità, specifica l’Agenzia, non va tuttavia intesa come una alternativa al pagamento mediante bonifico “parlante” ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto al corretto comportamento che il contribuente, in termini ordinari, deve tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.
Tornando alla vicenda dell’interpello, per quanto sopra detto e considerato il rinvio della disciplina del bonus facciate al regolamento attuativo delle detrazioni spettanti per il recupero del patrimonio edilizio, ammesso che non sia possibile ripetere il bonifico, la signora potrà fruire della detrazione se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore dall’istante sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.