14 Febbraio 2023
Bonus facciate, eccezionalmente salvo anche senza bonifico parlante
L’attestazione del pagamento e della corretta contabilizzazione dei ricavi, rilasciata dalla ditta che ha realizzato i lavori di rifacimento della facciata è valida, in alternativa al bonifico parlante, ai fini della fruizione della detrazione del 90% introdotta per restituire decoro ai nostri centri abitati. Si tratta di una modalità ammessa, tuttavia, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile ripetere correttamente il bonifico. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 214 del 14 febbraio 2023.
Una signora chiede se c’è una via d’uscita al “mero errore” compiuto al momento del pagamento, nel 2021, degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne di un immobile di cui è proprietaria al 50 per cento. La spesa è stata saldata, infatti, tramite bonifico ordinario, seppur completo di tutti i riferimenti normativamente necessari, e non parlante come richiede invece la disposizione agevolativa.
Per sanare la dimenticanza l’impresa esecutrice, nel 2022, ha rilasciato all’istante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto pagamento e la corretta imputazione del ricavo nella propria contabilità nel periodo di imposta 2021. La contribuente chiede se, come avviene per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, tale attestazione, in mancanza del bonifico parlante, le consenta ugualmente di accedere al bonus facciate.
La signora non perde l’agevolazione. È questa la sintesi del ragionamento dell’Agenzia delle entrate che, come al solito, prima di arrivare alle conclusioni, analizza la normativa e la prassi che definiscono la misura da cui nasce il quesito.
Brevemente si ricorda che la detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate esterne è stata introdotta in primis dalla legge di bilancio 2020 per le spese sostenute negli anni 2020-2021 (articolo 1, commi 219-223, legge n. 160/2019), ed è stata poi prorogata, dalla legge di bilancio 2021, anche al 2022, ma nella misura ridotta del 60 per cento.
Per le modalità applicative e di controllo, la norma introduttiva stessa (comma 223) rinvia al decreto interministeriale n. 41/1998 riguardante le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio attualmente disciplinate dall’articolo 16-bis del Tuir.
L’Agenzia, da parte sua, ha dettato le istruzioni sull’agevolazione dapprima con la circolare n. 2/2020 (vedi articolo “Bonus facciate: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”) e, più di recente, con la circolare n. 28/2022.
La circolare n. 2/2020 prevede, tra l’altro, che il pagamento della prestazione debba essere effettuato con bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva o il codice fiscale del destinatario del bonifico. Specifica, inoltre, che banche, poste e gli altri istituti autorizzati a prestare servizi di pagamento debbano applicare, all’atto dell’accredito dei pagamenti in questione, la ritenuta d’acconto prevista.
La circolare n. 28/2022 delinea con maggiori dettagli le caratteristiche dei bonifici ammessi per beneficiare della detrazione.
Il documento di prassi, conferma, tra l’altro – anche se con riferimento alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio – che l’incompleta compilazione del bonifico, tale da pregiudicare il rispetto da parte di banche e poste dell’obbligo di operare la ritenuta d’imposta, impedisce l’accesso al beneficio salvo ripetizione del pagamento con bonifico correttamente emesso.
La circolare chiarisce anche che se per errore non sono stati indicati tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, il bonus non è perso se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui la ditta dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale modalità, specifica l’Agenzia, non va tuttavia intesa come una alternativa al pagamento mediante bonifico “parlante” ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto al corretto comportamento che il contribuente, in termini ordinari, deve tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.
Tornando alla vicenda dell’interpello, per quanto sopra detto e considerato il rinvio della disciplina del bonus facciate al regolamento attuativo delle detrazioni spettanti per il recupero del patrimonio edilizio, ammesso che non sia possibile ripetere il bonifico, la signora potrà fruire della detrazione se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore dall’istante sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 11 Settembre 2026
Fusione tra Ets e società semplice: sì alle indirette fisse, e niente Iva
Quando il patrimonio trasferito non confluisce nell’attività commerciale dell’Ente del Terzo settore, l’operazione può beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole Via libera all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per la fusione per incorporazione tra una società semplice agricola e una Fondazione iscritta al Runts.
Dati e statistiche 11 Settembre 2026
Osservatorio delle partite Iva: positivo il secondo trimestre 2026
Protagoniste principali delle nuove aperture sono le persone fisiche, ma crescono anche le società di capitali, oltre la metà degli avviamenti riguarda contribuenti under 35 Sono state 124.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
Redditi da strumenti finanziari digitali, inapplicabile il regime fiscale speciale
In assenza di un’espressa previsione normativa, il gestore del registro per la circolazione digitale non è equiparabile all’intermediario tradizionale e non può operare come banca di primo livello Il responsabile del registro per la circolazione digitale non rientra fra i soggetti abilitati a raccogliere le autocertificazioni degli investitori non residenti e a effettuare le comunicazioni al sistema di interscambio, né è legittimato a presentare il modello 118/Imp.
Normativa e prassi 10 Settembre 2026
In GU il bonus per carburanti agricoli: domanda all’Agea entro fine mese
Il credito d’imposta spetta per l’acquisto di gasolio e benzina per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione Le modalità per richiedere il contributo per chi ha acquistato carburanti agricoli, concesso sotto forma di credito d’imposta, sono contenute nel Decreto 24 luglio 2026, pubblicato ieri in Gazzetta ed emesso dal ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il ministro dell’Economia e finanze.