2 Febbraio 2023
Definizione agevolata liti tributarie, approvato il modello per l’adesione
Via libera alle domande per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023. Un provvedimento del 1° febbraio 2023, siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, fornisce le indicazioni per l’adesione e approva il modello per le domande con le relative istruzioni per determinare gli importi dovuti. Per inviare le domande di definizione c’è tempo fino al 30 giugno: in attesa dell’attivazione dell’invio telematico, la trasmissione delle istanze è consentita tramite la Pec dell’ufficio che è parte nel giudizio.
Il provvedimento, in linea con l’articolo 1, comma 203 della legge n. 197/2022, attua quanto stabilito dai commi 196-202 dello stesso articolo in tema di definizione agevolata delle liti pendenti. Le misure, in estrema sintesi, consentono ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali tramite il pagamento di una somma correlata a quanto dovuto, al netto di sanzioni e interessi.
Le controversie sono definibili solo in assenza di una pronuncia definitiva di conclusione del giudizio e se l’atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023.
La definizione si perfeziona entro il 30 giugno 2023, con il pagamento di quanto dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) e la presentazione della domanda per ciascuna controversia tributaria. Se non è dovuto nessun importo si perfeziona con il solo invio dell’istanza.
Il modello si compone del frontespizio in cui vanno indicati i dati identificativi del soggetto che presenta la domanda, la controversia tributaria oggetto di definizione, l’atto impugnato, l’importo da versare per la definizione e i dati del pagamento. Il modello è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia o da siti diversi purché sia conforme a quello approvato con il provvedimento odierno.
L’invio telematico può essere effettuato direttamente dal contribuente o da un soggetto incaricato. La compilazione del modello dovrà avvenire attraverso l’apposita piattaforma informatica, che verrà resa a breve disponibile dall’Agenzia. Per il momento, invece, la domanda può essere inviata via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo dell’Ufficio che è parte nel giudizio.Per quanto riguarda le modalità e i termini di pagamento, la definizione può avvenire tramite F24 in un’unica soluzione o in massimo 20 rate trimestrali di pari importo. Per gli importi inferiori a mille euro non è ammessa la rateazione.
Il pagamento dell’intero importo o della prima rata deve avvenire entro il 30 giugno 2023. Per le rate successive alla prima le scadenze sono il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno (se cadono di sabato o di domenica si considera valida la data del lunedì).
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