Normativa e prassi

1 Febbraio 2023

Alluvioni o emergenze, niente bollo per la stima di danni e contributi

Sono esenti dall’imposta di bollo le istanze relative alla ricognizione dei danni subiti a causa dal maltempo che ha colpito le province di Ancona e Pesaro Urbino il 15 settembre 2022, e per il riconoscimento dei contributi previsti per favorire la ripresa immediata delle attività economiche e a sostegno della popolazione. Questo perché sussiste una dichiarazione dello stato di emergenza con apposita ordinanza da parte delle autorità, per cui è applicabile la semplificazione introdotta dal decreto “Aiuti-quater” per favorire il riconoscimento tempestivo dei sostegni economici a favore dei soggetti colpiti da calamità o eventi eccezionali. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 187 del 1° febbraio 2023.

All’indomani degli eccezionali fenomeni meteorologici, è stato dichiarato lo stato d’emergenza delle zone della regione Marche interessate dall’alluvione e sono stati stanziati, dal Consiglio dei ministri, 5 milioni di euro per le iniziative urgenti. Con riferimento ai primi interventi necessari, l’ordinanza del 17 settembre del capo della Protezione civile ha definito le modalità di valutazione dei danni riscontrati e di riconoscimento dei contributi ai beneficiari. In allegato al documento anche i modelli utilizzabile per le richieste e la ricognizione dei danneggiamenti.

Ciò detto, l’istante chiede se, con riferimento alla suddetta modulistica, le istanze di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” (Modello C1), e di “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione” (Modello B1), siano esenti dall’imposta di bollo come le richieste di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti.

L’agevolazione richiamata dal contribuente è prevista dall’articolo 8, comma 3, della Tabella allegato B al Dpr n. 642/1972, che disciplina il tributo.
In particolare l’articolo 8-ter della citata Tabella esclude dalla tassazione le “Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento”.
Finalità della norma, introdotta dal decreto “Aiuti-quater”, è semplificare le procedure per il riconoscimento tempestivo dei sostegni economici “comunque denominati” a favore delle popolazioni danneggiate da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte dell’Autorità competenti.
La disposizione, che esenta espressamente dal Bollo, supera, dunque, specifiche disposizioni legislative emergenziali, che prevedano l’agevolazione di volta in volta, in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali.

Dal quadro normativo emerge, in definitiva, secondo l’Agenzia, che alla luce dello stato di emergenza dichiarato con l’ordinanza del Consiglio dei ministri, le istanze relative alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”, presentate in seguito all’alluvione che ha colpito le province di Ancona e Pesaro Urbino lo scorso 15 settembre, siano esenti dall’imposta di bollo.
 

Alluvioni o emergenze, niente bollo per la stima di danni e contributi

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