Normativa e prassi

16 Gennaio 2023

Tax credit locazione negozi anche al dettagliante+grossista

Con la risposta n. 35 del 16 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le società che esercitano anche altre attività oltre quella di commercio al dettaglio possono beneficiare del credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio”, se dall’attività al dettaglio siano derivati nel 2019 ricavi superiori a 5 milioni di euro. Inoltre, la società deve verificare se il fatturato di tutti gli esercizi al dettaglio, nel mese di riferimento, abbia subito una diminuzione di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.

Una società di produzione e commercio di abbigliamento commercializza i propri prodotti sia attraverso la rivendita di merce all’ingrosso a terzi distributori o dettaglianti sia attraverso la vendita al dettaglio con propri negozi monomarca. Nel sottolineare che i negozi in cui viene esercitata l’attività di vendita al dettaglio sono condotti tramite contratti di locazione regolarmente registrati, la società fa presente di aver realizzato, nell’esercizio 2019, un determinato fatturato complessivo, di cui una parte riferito all’attività di commercio al dettaglio.
Ciò posto, la società chiede chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della disciplina relativa al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto di azienda, introdotto dall’articolo 28 Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ­ come modificato dall’articolo 77 del Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”) e da successivi provvedimenti normativi ­ in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In particolare, la società chiede indicazioni sui seguenti aspetti:

  1. l’applicabilità della disciplina agevolativa alle imprese che svolgono contemporaneamente sia attività di commercio all’ingrosso che di commercio al dettaglio
  2. il requisito del calo del fatturato, al fine di sapere se vada riferito all’ammontare complessivo di vendita al dettaglio della società nei mesi di riferimento previsti dalla norma o all’ammontare delle vendite al dettaglio dei singoli esercizi commerciali
  3. la nozione di “sede operativa” ­ cui rinvia il citato articolo 8­bis, comma 1, Dl n. 137/2020 al fine di individuare i soggetti per i quali il credito di imposta è esteso anche ai canoni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 ­ con particolare riferimento alla possibilità di ricomprendere in tale nozione anche i “negozi” ­ classificati quali “unità locali” in base alla visura camerale ­ nei quali la società istante esercita, come attività principale, la rivendita al dettaglio
  4. l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione, ai sensi del citato comma 8­bis, nei casi in cui l’unità locale/sede operativa sia ubicata in regioni o province che sono state dichiarate zone rosse in un momento successivo, ovvero siano uscite dalle zone rosse in un secondo momento.

L’Agenzia premette che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’articolo 28 del Dl n. 34/2020, prevede, in favore dei “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, l’attribuzione di ”un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo’‘ (comma1). In caso di ”contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo” il credito d’imposta ”spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni” (comma 2).
In linea generale, per i soggetti esercenti attività economica, il credito d’imposta ­ commisurato all’importo dei canoni di locazione versati nel periodo d’imposta 2020 in riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (tranne che per le strutture turistico­ricettive con attività solo stagionale, cui compete per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio) ­ spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5).
Con specifico riferimento alle “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio”, il credito d’imposta spetta anche nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente a quello agevolabile abbiano registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, ancorché in misura inferiore, cioè pari al 20%, e al 10% per i “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda” (comma 3­bis).

Quanto alle modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi si rimanda ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/E/2020, paragrafo 2.2.5.
Nell’ambito delle ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid­19, introdotte dal Dl n. 137/2020, come successivamente convertito, l’articolo 8­bis ha esteso l’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta, commisurandolo anche ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, in favore delle imprese operanti in determinati settori ­ riferiti, tra l’altro, ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 ­ “che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19­bis del presente decreto.

Quindi, con riferimento al primo quesito, l’Agenzia osserva che la norma individua, in linea generale, come beneficiari del credito d’imposta, tra gli altri, i “soggetti esercenti attività d’impresa” con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello agevolabile (2019); tuttavia, con specifico riferimento alle imprese esercenti “attività di commercio al dettaglio”, il comma 3­bis citato prevede che il beneficio spetti, ancorché in misura inferiore, anche nel caso in cui nel citato periodo d’imposta le stesse abbiano registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Nel caso in esame, la società precisa che i ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio, superiori a 5 milioni di euro, rappresentano una quota inferiore al cinquanta per cento dei ricavi complessivi.
Pertanto, tenuto conto del tenore letterale della disposizione di cui al comma 3­bis ­ che fa riferimento generico alle “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro”, senza ulteriori precisazioni riguardanti la prevalenza o meno di tale attività rispetto a eventuali altre attività esercitate dallo stesso soggetto ­ l’Agenzia ritiene coerente con la voluntas legis che le società, come l’istante, che esercitano anche altre attività oltre quella di commercio al dettaglio, possano beneficiare del credito d’imposta alle condizioni e nella misura prevista dal comma 3­bis, allorché specificatamente dall’attività di commercio al dettaglio siano derivati ­ nel periodo d’imposta 2019 ­ ricavi superiori a 5 milioni di euro.
Resta fermo che la società istante non può fruire del credito d’imposta di cui al comma 3­bis con riferimento ai canoni versati per la locazione degli immobili in cui non è svolta l’attività di commercio al dettaglio.

Per quanto riguarda il secondo quesito, l’Agenzia osserva che, in base al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 28 citato, ai soggetti esercenti attività economica, “il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.
In proposito, l’Agenzia ritiene che il rispetto della suddetta condizione relativa alla diminuzione del fatturato vada verificato in riferimento all’intera attività di commercio al dettaglio svolta dalla società istante, e non in riferimento all’ammontare delle vendite al dettaglio di ciascuno dei singoli esercizi commerciali (cfr anche circolare n. 14/2020).

Per poter fruire dell’agevolazione, la società dovrà, quindi, verificare se l’ammontare complessivo del fatturato complessivo di tutti gli esercizi al dettaglio, nel mese di riferimento, abbia subito una diminuzione di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.

Quanto agli ulteriori due quesiti, l’Agenzia, per quanto attiene alla nozione di “sede operativa” cui rinvia il citato articolo 8­bis al fine di individuare i soggetti cui si applica l’estensione temporale dell’agevolazione, ritiene che in tale nozione siano da ricomprendere anche le “unità locali” nelle quali la società esercita stabilmente l’attività di rivendita al dettaglio.
Pertanto, l’istante può beneficiare, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (sempreché risulti rispettato il requisito del calo del fatturato per ciascuno dei mesi indicati in precedenza rispetto agli stessi mesi del 2019) del credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai punti vendita in cui viene svolta l’attività di commercio al dettaglio che siano stati situati in “zona rossa” per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Più precisamente:

  • ­ per il mese di ottobre 2020, la società istante potrà beneficiare del credito d’imposta in esame con riferimento ai canoni di locazione e affitto d’azienda relativi ai punti vendita che, in tale mese, risultavano situati in “zona rossa” per almeno un giorno.
    In ogni caso, essendo stata introdotta la possibilità di istituire le prime “zone rosse” soltanto con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, per il mese di ottobre 2020, sarà possibile assimilare a tali zone le aree soggette ad analoghe restrizioni adottate sulla base di appositi provvedimenti di carattere regionale
  • ­ per il mese di novembre 2020, l’istante potrà beneficiare del credito d’imposta in esame con riferimento ai canoni di locazione relativi ai punti vendita che, in tale mese, risultavano situati in “zona rossa” per almeno un giorno
  • ­ per il mese di dicembre 2020, la società istante potrà beneficiare del credito d’imposta in esame con riferimento ai canoni di locazione relativi ai punti vendita che, in tale mese, risultavano situati in ‘”zona rossa’” per almeno un giorno.

Al ricorrere dei requisiti sopra indicati, conclude l’Agenzia, la società istante potrà beneficiare del credito d’imposta nella misura del 20% per i canoni di locazione, così come previsto dall’articolo 28, comma 3­bis, del decreto Rilancio per le “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore” del Dl n. 34/2020.

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