10 Gennaio 2023
Paletti più stretti per lo stop temporaneo agli atti impugnati
Sono da considerarsi inesistenti le istanze di sospensione “non specificamente motivate o genericamente motivate”. È una delle indicazioni fornite in una nota interna dal presidente della Cgt di I grado di Roma. Vengono, quindi, evidenziate alcune indicazioni pratiche relative all’applicazione del “nuovo” articolo 47 del Dlgs n. 546/1992, inserito dalla legge n. 130/2022
La precedente formulazione dell’articolo 47
Nella versione ante-modifiche, l’articolo 47 del Dlgs n. 546/1992, prevedeva la possibilità di richiedere la sospensione dell’atto impugnato nel caso di sussistenza di due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora. Per la concessione della sospensione dovevano (e devono) essere presenti entrambi i requisiti.
Era poi previsto che la trattazione avvenisse nella prima camera di consiglio utile, con comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima (comma 2). La decisione sulla richiesta doveva essere presa entro 180 giorni dalla presentazione della stessa (comma 5-bis). La domanda poteva, inoltre, essere fatta direttamente nel ricorso introduttivo oppure con atto separato (comma 1).
La nuova norma
L’articolo 2 della legge n. 130/2022 ha modificato l’articolo 47, prevedendo delle tempistiche più veloci.
È, quindi, ora stabilito che “Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno” (comma 2). Il termine per la comunicazione alle parti è, invece, stato abbreviato a cinque giorni liberi prima (comma 2). È poi previsto che la decisione sulla sospensione venga presa nella medesima udienza (comma 4), con divieto di trattazione anche del merito (comma 2).
Sono, inoltre, sempre indispensabili i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Inoltre, così come per la previgente disciplina, la sospensione può essere richiesta nel ricorso introduttivo o con atto separato.
Le indicazioni della Cgt di I grado di Roma
Con la nota in commento, il presidente della Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma ha fornito alcune indicazioni operative ai presidenti, vice-presidenti e ai giudici della medesima Cgt.
È stato, quindi, evidenziato che la nuova norma si deve ritenere applicabile ai ricorsi presentati dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge n. 130/2022. Viene poi osservato che l’istanza di sospensione “accompagna spesso, quasi come una clausola di stile, i ricorsi in materia tributaria”, con conseguente complicazione dell’attività delle Corti di giustizia.
Il presidente della Cgt di Roma sottolinea, quindi, che una soluzione potrebbe essere trovata ponendo l’accento sul fatto che l’istanza di sospensione deve essere “motivata”. Anche nella previgente disciplina era, comunque, prevista la motivazione dell’istanza. È però innegabile che tale requisito diventa di particolare importanza nel momento in cui l’articolo 47 impone tempistiche strette all’attività delle Corti di giustizia: quanto richiesto dalle norme deve essere contemperato con le esigenze pratiche.
Viene dunque affermato che – in relazione al requisito della motivazione – “si potrebbero considerare tamquam non esset le istanze di sospensione non specificamente motivate o genericamente motivate”. È evidente – peraltro – viene aggiunto nella nota, che “la motivazione che interessa è […] quella relativa al periculum in mora, considerato che quella relativa al fumus boni iuris dovrebbe risultare dai motivi del ricorso”.
La prestazione della garanzia
Per completezza, anche se non citata dalla nota in commento, si vuole qui accennare all’ipotesi della prestazione della garanzia.
La precedente formulazione dell’articolo 47, comma 5 stabiliva che “La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2”.
Il comma 5 del nuovo articolo 47, pur continuando a prevedere la possibilità di prestazione di una garanzia, stabilisce un trattamento di favore per i soggetti con un elevato punteggio di affidabilità “Isa”. Viene, quindi, previsto l’esonero dalla garanzia per i soggetti che nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso hanno conseguito un punteggio pari almeno a 9.
Conclusioni
La nota della Cgt di I grado di Roma ha fornito alcune indicazioni operative e sottolineato alcune criticità di tipo pratico. Vedremo se gli orientamenti espressi saranno adottati anche da altre Corti di giustizia. Senza alcun dubbio, al di là di tutti i propositi e le ipotesi che possono essere fatte, dovremmo aspettare cosa accadrà nell’applicazione effettiva delle nuove norme. Quanto detto non solo in relazione alla sospensione cautelare, ma anche per quello che concerne le altre novità introdotte dalla legge n. 130/2022.
Tabella riepilogativa
VECCHIO ARTICOLO 47 | NUOVO ARTICOLO 47 | |
Fumus boni iuris e periculum in mora | Richiesti | Richiesti |
Tempistiche di trattazione | Prima camera di consiglio utile | Prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno |
Comunicazione alle parti | Almeno dieci giorni liberi prima | Almeno cinque giorni liberi prima |
Tempistiche sulla decisione | Entro 180 giorni | Entro 30 giorni, con decisione resa nella data dell’udienza |
Modalità di richiesta della sospensione | Con il ricorso introduttivo o con atto separato | Con il ricorso introduttivo o con atto separato |
Ulteriori indicazioni | – | Divieto di trattazione del merito nell’udienza di sospensione |
Obbligo di garanzia | Possibilità | Possibilità, ma esclusa per i soggetti con elevato punteggio “ISA”. |
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