10 Gennaio 2023
Iva al 4% per i germogli di verdure radicati e ceduti su zolle edibili
Alle cessioni di germogli di ”Crescione, Tatsoi, PackChoi, Mizuna, Mustard e Trifoglio rosso” insieme alle zolle edibili sulle quali sono radicati, si applica l’aliquota Iva ridottissima. I due pareri espressi dall’amministrazione doganale sul tema, per il momento, non lasciano spazio a dubbi. Rientrano, infatti, tra gli “ortaggi e piante mangerecce” a cui il decreto Iva assegna l’Iva al 4 per cento.
Lo sentenzia l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 7 del 10 gennaio 2023, fornita a una società che ha chiesto, come si intuisce, di conoscere la corretta aliquota da applicare ai descritti prodotti.
Nel documento, in particolare, l’Agenzia riporta sia il primo parere in merito alla corretta classificazione doganale dei prodotti in argomento, chiesto e ottenuto direttamente dall’istante, sia il secondo, sollecitato dalla stessa Agenzia delle entrate per avere indicazioni ancor più dettagliate.
L’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel primo, ha inquadrato i prodotti in esame nel Capitolo 7 della Nomenclatura Combinata tra le piante commestibili e, più esattamente, nella sottovoce NC 0709 9990, evidenziando però che “dalla consultazione della banca dati unionale, al momento non è rintracciabile un prodotto con delle caratteristiche analoghe a quelle della merce in questione e di tale peculiare tipologia non si è mai trattato nel corso delle riunioni del settore agrichimico.
Si ritiene dunque che la classificazione corretta dei germogli su zolla edibile sia da ricondursi nell’ambito del Capitolo 7 salvo future evoluzioni normative e giurisprudenziali o di specifiche indicazioni da parte dei competenti organi unionali”.
Alla richiesta di ulteriori elementi conoscitivi sulla classificazione dei tipi di verdure o dei semi che la società intende utilizzare, nel secondo parere, l’amministrazione doganale non ha invece avuto dubbi: i germogli di “Crescione, Tatsoi, PackChoi, Mizuna, Mustard e Trifoglio rosso”, utilizzati dalla società istante, possono essere classificati alle sottovoci NC 0704 9090 (Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati) e NC 0708 9000 (Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati altri).
Considerato che il decreto Iva prevede l’applicazione dell’aliquota del 4% per le cessioni di “ortaggi e piante mangerecce,… (v.d. ex 07.01 ex 07.03 ex 07.04)” e che le voci doganali richiamate sono quelle della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, oggi corrispondenti alle voci da 07.01 a 07.08, parte della 07.11 e 07.12 della Nomenclatura combinata attualmente in vigore, alla luce della classificazione doganale rilasciata dall’Adm, l’Agenzia delle entrate conclude che alle cessioni dei prodotti a base di ”Crescione, Tatsoi, PackChoi, Mizuna, Mustard e Trifoglio rosso” sia applicabile l’aliquota Iva ridottissima.
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