Normativa e prassi

10 Gennaio 2023

Accordo in un piano di risanamento, variazione in aumento solo se onorato

Nell’ambito di un piano di risanamento delle imprese, il legislatore, anche per un principio di economicità, non obbliga i cedenti prestatori che abbiano emesso una nota di variazione in diminuzione ad effettuarne una in aumento per la stessa operazione, tranne i casi in cui sia stato eseguito il pagamento totale o parziale delle somme oggetto della variazione in diminuzione. È la sintesi del principio di diritto n. 1 del 10 gennaio 2023 dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia ricorda, come evidenziato dalla numerosa prassi, che in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, nell’ambito delle situazioni previste dall’articolo 26 comma 3-bis del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) il cedente o prestatore può effettuare la variazione in diminuzione dell’Iva e il cessionario è tenuto alla registrazione della variazione in rettifica della detrazione originaria. Quindi il cedente può portare in detrazione l’Iva secondo la nota di variazione e la controparte è tenuta a ridurre la detrazione effettuata.

La normativa prevede che se successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione viene pagato il corrispettivo scatta “l’obbligo di emettere una nota di variazione in aumento” (articolo 26, comma 5-bis decreto Iva). In tal caso, il cessionario o committente ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.

Fatta questa premessa l’Agenzia precisa che anche nei casi di piani attestati pubblicati nel registro delle imprese, vale la regola che il cedente/prestatore che si è avvalso della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione non deve effettuare una variazione in aumento per la medesima operazione, se non a fronte del successivo pagamento, in tutto o in parte, del relativo corrispettivo.

In caso di omesso pagamento da parte del cessionario/committente, infatti, l’obbligazione iniziale rimane inadempiuta e l’eventuale risoluzione dell’accordo raggiunto in base al piano di risanamento non muta tale aspetto, aprendo anzi alla possibilità di procedere ad una nuova variazione in diminuzione dopo quella in aumento.
In conclusione, il principio di diritto ribadisce che l’obbligo di una variazione in aumento sussiste solo a fronte del pagamento, totale o parziale, del corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente nota di variazione in diminuzione, eventualmente emessa.
 

Accordo in un piano di risanamento, variazione in aumento solo se onorato

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