9 Gennaio 2023
Pubblicità su stampa, radio e tv: Via alla dichiarazione sostitutiva
Si apre oggi la finestra temporale per presentare la dichiarazione sostitutiva che conferma la prenotazione del credito d’imposta per le campagne pubblicitarie effettuate nel 2022 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. L’originario periodo fissato dal 1° al 31 gennaio 2023 è stato infatti spostato in avanti, con partenza oggi, 9 gennaio, fino al 9 febbraio 2023.
Modello e istruzioni aggiornati sono disponibili sui siti dell’Agenzia delle entrate e del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Il modello è lo stesso utilizzato per la presentazione della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con la differenza che andrà barrata la casella relativa alla dichiarazione sostitutiva. Il tax credit era prenotabile dal 1° marzo all’8 aprile 2022, scadenza, quest’ultima, prorogata rispetto al termine ordinario del 31 marzo con provvedimento del 31 marzo del capo del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Con la dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta, in pratica, che gli investimenti indicati nella comunicazione sono stati effettivamente realizzati nel corso del 2022 nel rispetto della norma agevolativa. La dichiarazione deve essere presentata al dipartimento tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d’identità elettronica (Cie).
Ricordiamo che, causa Covid, l’agevolazione è stata “eccezionalmente” rimodulata per ampliare la platea dei beneficiari. In particolare, per gli anni 2020, 2021 e 2022 le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno effettuato campagne pubblicitarie secondo i fini della disposizione, hanno avuto accesso al bonus a prescindere dal requisito dell’incremento della spesa rispetto all’anno precedente. Per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta, inoltre, è pari al 50% della spesa sostenuta e non è calcolato sul solo valore incrementale. Il contributo è concesso nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti sulla stampa e 25 milioni di euro per gli investimenti su tv e radio. Il bonus è inoltre assegnato nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis.
La somma è utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo “6900”.
Dal 2023, si riparte con il regime ordinario, il tax credit spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Torna anche il presupposto dell’incremento minimo dell’1%, rispetto all’investimento dell’anno precedente. Non sono più agevolate le campagne sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, mentre restano i limiti “de minimis”.
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